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Sez. 3, Sentenza n. 1761 del 28/01/2014 (Rv. 629824 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE | Riduzione dell'ammontare complessivo dei diritti e degli onorari indicati nella nota - Assenza di motivazione sul punto - Verifica della correttezza della liquidazione - Integrazione della motivazione - Ammissibilità ex art. 384 cod. proc. civ.
Stato
decisa il 2014-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629824-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE

Qualora sia impugnata per cassazione la liquidazione delle spese compiuta dal giudice di merito, deducendo l'immotivata riduzione dell'ammontare complessivo dei diritti e degli onorari indicati nella nota spese prodotta dalla parte, e non siano necessari accertamenti di fatto, è consentito alla Corte verificare la correttezza della suddetta liquidazione e, in caso positivo, rigettare il ricorso integrando la motivazione della sentenza impugnata in applicazione dell'art. 384, quarto comma, cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)