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Sez. 1, Sentenza n. 10566 del 03/06/2004 (Rv. 573357 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Statuizione relativa alle spese processuali - Natura (accessoria ma) autonoma rispetto al provvedimento principale - Conseguenze - Annullamento parziale dell'ordinanza ingiunzione nella è parte relativa alle spese - Legittimità.
Stato
decisa il 2004-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573357-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative, la statuizione contenuta nell'ordinanza - ingiunzione relativa alla liquidazione delle spese integra un profilo (accessorio, ma) del tutto autonomo rispetto a quello principale, concernente la determinazione della somma dovuta per la contestata violazione (di talché la sua omissione, lungi dal rappresentare un'ipotesi di illegittimità del provvedimento, è cagione di una mera irregolarità), con la conseguenza che l'eventuale vizio dell'ordinanza relativa alla statuizione sulle spese comporta non già la necessità dell'annullamento "tout court" del provvedimento, bensì quella dell'annullamento parziale, nel capo, appunto, riguardante le spese (nella specie, dichiarate dal giudice di merito rettamente non dovute dall'opponente perché non specificate analiticamente, previa conferma nel resto del provvedimento opposto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)