Sez. 3, Sentenza n. 3623 del 14/06/1982 (Rv. 421592 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - USO DELLA COSA LOCATA - NUCLEO FAMILIARE DEL CONDUTTORE - SCISSIONE PER ALLONTANAMENTO DEL CONDUTTORE - DIRITTO DEI FAMILIARI A PERMANERE NELL'IMMOBILE - CONDIZIONI.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - USO DELLA COSA LOCATA - NUCLEO FAMILIARE DEL CONDUTTORE - SCISSIONE PER ALLONTANAMENTO DEL CONDUTTORE - DIRITTO DEI FAMILIARI A PERMANERE NELL'IMMOBILE - CONDIZIONI.*
La scissione del nucleo familiare del locatario, determinato da un necessitato allontanamento di questo, non può risolversi in un pregiudizio per gli altri familiari, rispetto ai quali, al momento della conclusione del contratto, il conduttore ha posto in risalto il loro comune interesse a partecipare, di fatto, ai vantaggi della convivenza nell'alloggio concesso in locazione. (nella specie, il locatore aveva proposto domanda di risoluzione del contratto di locazione per mutamento di destinazione dell'immobile, locato ad uso di abitazione, sul presupposto che in esso il conduttore aveva installato un ufficio per lo svolgimento della sua attività professionale. Il conduttore si era difeso eccependo che l'attività professionale svolta nell'immobile era compatibile con la persistente destinazione abitativa dell'immobile stesso, nel quale erano rimasti alcuni suoi familiari. La suprema Corte, nel cassare con rinvio la sentenza dei giudici del merito che aveva omesso di accertare la compatibilità dell'uso non abitativo con quello abitativo e la consistenza del nucleo familiare del conduttore, ha enunciato il principio che precede). (V 5870/81, mass n 416610; (V 1675/80, mass n 405285; (V 1501/79, mass n 397852).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Legge 23/05/1950 num. 253 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)