Sez. 3, Sentenza n. 8512 del 12/01/1976 Ud. (dep. 03/08/1976) Rv. 134240 - 01
REATI CONTRO LA MORALITA PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - SFRUTTAMENTO - CIRCOSTANZE - IN GENERE - ATTENUANTI DELLA RIPARAZIONE DEL DANNO E DELL'ATTIVO RAVVEDIMENTO - INAPPLICABILITA.*
REATI CONTRO LA MORALITA PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - SFRUTTAMENTO - CIRCOSTANZE - IN GENERE - ATTENUANTI DELLA RIPARAZIONE DEL DANNO E DELL'ATTIVO RAVVEDIMENTO - INAPPLICABILITA.*
Lo sfruttamento della prostituzione altrui non e reato contro il patrimonio, o che comunque offenda il patrimonio, ma reato che offende esclusivamente l'interesse statale al rispetto del buon costume e della pubblica moralita, e nella sua persecuzione si prescinde del tutto dalla considerazione dell'interesse patrimoniale della prostituta; con la conseguenza che questa, non potendosi considerare persona offesa ma soltanto soggetto passivo, non e legittimata a richiedere risarcimento di danni patrimoniali e, per converso, allo imputato non possono applicarsi le attenuanti di cui ai nn 4 e 6 dell'art 62 cod pen. in tale senso l'espressione 'ai danni dì usata nei nn 2, 5 e 7 dell'art 4 legge 20 febbraio 1958, n 75, in relazione alle aggravanti in essi previste, non puo intendersi come pregiudizio di carattere patrimoniale cagionato ai soggetti passivi, ma come offesa al bene giuridico della loro liberta sessuale. (V mass n 122299).*
Riferimenti normativi: Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 com. 8 CORTE COST., Legge 20/02/1958 num. 75 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)