Sez. 5, Sentenza n. 5010 del 07/09/2015 Ud. (dep. 08/02/2016) Rv. 266376 - 01
REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA | Concordato preventivo - Costituzione di parte civile del commissario giudiziale - Concorrente legittimazione del singolo creditore - Ammissibilità - Condizioni.
REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA
In tema di reati fallimentari concernenti la procedura di concordato preventivo, la costituzione di parte civile del commissario giudiziale, non preclude, ai sensi dell'art. 240, comma secondo, legge fallimentare, la concorrente legittimazione del singolo creditore a costituirsi parte civile per far valere una richiesta di risarcimento a titolo personale. (In motivazione la Corte ha precisato che tale legittimazione discende anche dalla previsione contenuta nell'art. 167 legge fall. in base al quale, durante la procedura, il debitore conserva i propri organi rappresentativi ed il potere di chiedere il risarcimento dei danni).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Legge Falliment. art. 236 com. 2 CORTE COST., Legge Falliment. art. 240 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)