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Sez. 5, Sentenza n. 6904 del 04/11/2016 Ud. (dep. 14/02/2017) Rv. 269105 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Costituzione di parte civile - Interesse - Legittimazione dei singoli creditori - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-11-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269105-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

In tema di reati fallimentari, ai sensi dell'art. 240, comma secondo, L. fall., il singolo creditore è legittimato in proprio a costituirsi parte civile nel procedimento penale per il delitto di bancarotta fraudolenta nella sua qualità di persona danneggiata dal reato, quando fa valere una richiesta di risarcimento a titolo personale. (Nella fattispecie la S.C. ha riconosciuto detta autonoma legittimazione in capo ad una società creditrice insinuatasi al passivo fallimentare che, a causa delle condotte distrattive commesse dagli imputati, era a sua volta fallita per il mancato recupero della ingente somma di denaro che aveva concesso in finanziamento alla società amministrata dagli stessi).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Legge Falliment. art. 240

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)