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Sez. 5, Sentenza n. 43101 del 03/10/2007 Ud. (dep. 22/11/2007) Rv. 238498 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Divieto di costituzione di parte civile dei creditori "uti singuli" - Estensione all'ipotesi di cui all'art. 223 legge fall. - Ragioni.
Stato
decisa il 2007-10-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238498-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

In tema di bancarotta fraudolenta, il divieto di costituzione di parte civile dei creditori "uti singuli" - salvo che questi intendano far valere un titolo di azione propria personale - sancito dall'art. 240 L. fall., si estende indifferentemente ai procedimenti relativi ai delitti di cui all'art. 216 quanto a quelli relativi alla violazione delle diverse ipotesi incriminatrici contenute nell'art. 223 L. fall..

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Legge Falliment. art. 240

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)