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Sez. 5, Ordinanza n. 8388 del 08/04/2010 (Rv. 612151 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Ricorso in appello - Notificazione non a mezzo di ufficiale giudiziario - Deposito in copia presso la segreteria del giudice "a quo" - Termine perentorio - Individuazione - Riferimento al termine per il deposito presso la segreteria del giudice "ad quem" - Necessità.
Stato
decisa il 2010-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612151-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, qualora il ricorso in appello non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, il deposito in copia presso la segreteria della commissione che ha emesso la sentenza impugnata, in quanto prescritto dall'art. 53, comma secondo, seconda parte, del d.lgs. n. 546 del 1992 a pena d'inammissibilità dell'appello, deve aver luogo entro un termine perentorio, il quale, attenendo al compimento di un'attività finalizzata al perfezionamento della proposizione del gravame, dev'essere individuato in quello di trenta giorni indicato dalla prima parte della medesima disposizione, attraverso il richiamo all'art. 22, comma primo, per il deposito del ricorso presso la segreteria della commissione "ad quem".

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)