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Sez. 1, Sentenza n. 12773 del 13/12/1995 (Rv. 495048 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO DI CAVI E DI CONDUTTURE - IN GENERE | Strade pubbliche - Concessione a titolo gratuito per il passaggio di cavi nel sottosuolo di una strada pubblica - Spostamento dei cavi in occasione di lavori - Diritto al rimborso delle spese sostenute - Insussistenza.
Stato
decisa il 1995-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495048-01

SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO DI CAVI E DI CONDUTTURE - IN GENERE

La società o ente, che a norma dell'art. 193 del R.D. 14 settembre 1931 n. 1175 (T.U. per la finanza locale) ha ottenuto la concessione a titolo gratuito per il passaggio di cavi nel sottosuolo di una strada pubblica, non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per lo spostamento dei cavi richiesto dall'ente proprietario della strada in occasione dell'esecuzione di lavori. Infatti, l'art. 197 del R.D. n. 1175 del 1931, da un lato non vieta ai Comuni di compiere opere sui beni del loro demanio nel sottosuolo dei quali passino cavi telefonici; d'altro lato fa gravare sui Comuni l'onere della spesa dello spostamento dei cavi solo ove vogliano avvalersi della facoltà di trasferire, nel proprio interesse, in altra sede detti cavi e sempre che il trasferimento non venga "disposto per l'immissione dei cavi in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori o gallerie appositamente costruite", essendo in tali ultime ipotesi la spesa "a carico degli utenti".

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 193, Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 197

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)