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Sez. 2, Sentenza n. 1151 del 01/02/1995 (Rv. 490174 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO DI CAVI E DI CONDUTTURE - LINEE TELEFONICHE | Passaggio di cavi o impianti telefonici - Utilizzazione di fatto del suolo o sottosuolo di una strada pubblica - Spese sostenute per lo spostamento dei cavi - Diritto al rimborso dell'ente proprietario della strada - Insussistenza.
Stato
decisa il 1995-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490174-01

SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO DI CAVI E DI CONDUTTURE - LINEE TELEFONICHE

La società o ente che solo di fatto utilizza, per il passaggio di cavi o impianti telefonici, il suolo o il sottosuolo di una strada pubblica non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per lo spostamento dei cavi richiesto dall'ente proprietario della strada perché le situazioni di fatto corrispondenti esternamente a situazioni giuridiche soggettive ricevono tutela giuridica solo nei casi e nei limiti espressamente previsti dalla legge, come nel caso della tutela possessoria, e nessuna norma tutela la posizione di fatto di colui che utilizza, per il passaggio di cavi o impianti telefonici, il suolo o il sottosuolo di una strada pubblica dato che l'art. 183 della legge 27 febbraio 1936 n. 645 (ora sostituito dall'art. 237 d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156) collega l'obbligo del proprietario di pagare le spese per lo spostamento di cavi e fili telefonici, reso necessario dai lavori eseguiti nel suo fondo, solo alla esistenza di una servitù legalmente costituita con atto negoziale tra le parti (che richiede la forma scritta) o atto amministrativo autoritativo e che l'art. 197 del t.u. della finanza locale (r.d. 14 settembre 1931 n. 1175), che riconosce al Comune e alla Provincia la facoltà di trasferire a proprio spese le condutture, i cavi e gli impianti che passano nel sottosuolo delle sue strade per il trasporto dell'acqua o di altri liquidi, di gas, energia e simili, si riferisce esclusivamente alle occupazioni assoggettate a tributo, ai sensi del primo comma della medesima norma, ed alle ipotesi non riconducibili, comunque, alla previsione dell'art. 138 del codice postale, e nelle quali, pertanto lo spostamento sia dipeso da scelte discrezionali del Comune o della Provincia, indipendenti dalla esecuzione di opere che questi enti abbiano dovuto eseguire sulle proprie strade.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 45, Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 197, Regio Decr. 27/02/1936 num. 645 art. 183 CORTE COST., DPR 29/03/1973 num. 156 art. 237

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)