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Sez. 2, Sentenza n. 4655 del 27/04/1995 (Rv. 492034 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO DI CAVI E DI CONDUTTURE - IN GENERE | Lavori eseguiti nel fondo - necessità di spostamento dei cavi e dei fili telefonici che lo attraversano - Spese per lo spostamento - Obbligo di rimborso all'Azienda per i servizi telefonici a carico del proprietario del fondo - Presupposto - Cavi o linee attraversanti il fondo solo per tolleranza del proprietario - Inesistenza dell'obbligo.
Stato
decisa il 1995-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492034-01

SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO DI CAVI E DI CONDUTTURE - IN GENERE

La disposizione dell'art. 183 del R.D. 27 febbraio 1936 n. 645 (riprodotto nel nuovo codice postale di cui al d.p.r. 29 marzo 1973 n. 156), che fa obbligo al proprietario del fondo di rimborsare all'Azienda per i servizi telefonici le spese per lo spostamento, reso necessario dai lavori eseguiti nel fondo, dei cavi e fili telefonici che lo attraversano, presuppone l'esistenza di una servitù legalmente costituita con atto negoziale tra le parti o con atto amministrativo autoritativo e non è, quindi, applicabile nei casi in cui i cavi o le linee attraversino il fondo solo per tolleranza del proprietario, atteso che le situazioni di fatti corrispondenti esternamente a posizioni giuridiche soggettive sono tutelabili solo nei casi espressamente previsti (come avviene nelle situazioni possessorie tutelate dagli artt. 1148 e ss., 1153, 1158 e ss., 1168 e ss. cod. civ.) tra i quali la citata legge n. 645 del 1936 non prevede quello del passaggio di fatto, nel fondo altrui, di cavi o linee interrati dal servizio telefonico.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 27/02/1936 num. 645 art. 183 CORTE COST., DPR 23/03/1973 num. 156 art. 237

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)