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Sez. 1, Sentenza n. 2233 del 14/04/1982 (Rv. 420099 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - MOBILI (BENI) - ALIENAZIONE SIMULTANEA DI MOBILI ED IMMOBILI - TASSA APPLICABILE - VENDITA DI UN'AZIENDA COMPRENSIVA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI CON INDICAZIONE GLOBALE DEL PREZZO DI VENDITA - ALIQUOTA IMMOBILIARE - APPLICABILITÀ - AVVIAMENTO - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420099-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - MOBILI (BENI) - ALIENAZIONE SIMULTANEA DI MOBILI ED IMMOBILI - TASSA APPLICABILE - VENDITA DI UN'AZIENDA COMPRENSIVA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI CON INDICAZIONE GLOBALE DEL PREZZO DI VENDITA - ALIQUOTA IMMOBILIARE - APPLICABILITÀ - AVVIAMENTO - INCLUSIONE.*

In virtù della disposizione contenuta nell'art. 46 della legge di registro del 1923, secondo la quale l'atto traslativo avente ad oggetto insieme beni mobili ed immobili è soggetto alla tassa di registro stabilita per questi ultimi, eccetto che sia stato stipulato un prezzo particolare per i mobili, la vendita di una azienda comprensiva di beni mobili ed immobili, il cui prezzo di cessione sia stato indicato globalmente, rimane assoggettata per intero all'aliquota immobiliare, la quale, pertanto, si applica anche al valore dell'avviamento, costituente anch'esso un elemento dell'azienda, pur se per la definizione di tale valore sia intervenuto un concordato separato tra contribuente e fisco, non essendo tale ipotesi assimilabile a quella della stipulazione ad opera dei contraenti, di un prezzo particolare per l'avviamento medesimo. (Conf 1147/77, mass n 384808, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 46, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)