Sez. 1, Sentenza n. 1147 del 24/03/1977 (Rv. 384808 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - AZIENDA - IN GENERE - VENDITA COMPRENSIVA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI - TASSAZIONE CON L'ALIQUOTA PIU ELEVATA - CONDIZIONI.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - AZIENDA - IN GENERE - VENDITA COMPRENSIVA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI - TASSAZIONE CON L'ALIQUOTA PIU ELEVATA - CONDIZIONI.*
Nell'ampia previsione dell'art 46 della legge di registro del 1923 - laddove dispone che l'atto traslativo di beni mobili e immobili e soggetto alla tassa di registro stabilita per questi ultimi, eccetto che siasi stipulato un prezzo particolare per gli oggetti mobili - rientra anche l'ipotesi di vendita di un'azienda comprensiva di beni mobili e immobili, in quanto scopo della norma - che trova riscontro nella formulazione dell'art 22 della nuova legge di registro contenuta nel DPR 26 ottobre 1972, n 634 - e quello di tassare con l'aliquota piu elevata il trasferimento contestuale di una pluralita di beni, mobili e immobili, quando l'unicita del prezzo pattuito dai contraenti, ossia il carattere globale e indifferenziato del corrispettivo riferito all'intero compendio dei beni alienati per modus unius, impedisce alla finanza di identificarne i rispettivi valori: a ciascuno dei quali, altrimenti, andrebbe applicata l'aliquota che gli compete.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 46, DPR 26/10/1972 num. 634 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)