Sez. 3, Sentenza n. 1856 del 20/03/1980 (Rv. 405480 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - PERDITA E DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATA - IN GENERE - ADDOSSAMENTO CONVENZIONALE AL CONDUTTORE DELL'OBBLIGO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E DI QUELLA STRAORDINARIA - CONSEGUENZE.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - PERDITA E DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATA - IN GENERE - ADDOSSAMENTO CONVENZIONALE AL CONDUTTORE DELL'OBBLIGO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E DI QUELLA STRAORDINARIA - CONSEGUENZE.*
La pattuizione che, in deroga alla disciplina dettata dall'art 1576 cod civ, impone al conduttore l'Obbligo sia della manutenzione ordinaria che di quella straordinaria comporta che il conduttore medesimo sia tenuto a compiere tutte le opere necessarie a mantenere la cosa in buono stato locativo ed a restituirla nell'originario stato di consistenza e conservazione, con l'ulteriore conseguenza del trasferimento a suo carico dei deterioramenti risultanti dall'uso della cosa in conformita del contratto e dell'inapplicabilita della disposizione del secondo comma dell'art 1592 cod civ, relativa alla compensazione tra miglioramenti e deterioramenti.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1576, Cod. Civ. art. 1590, Cod. Civ. art. 1592
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)