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Sez. 3, Sentenza n. 1856 del 20/03/1980 (Rv. 405480 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - PERDITA E DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATA - IN GENERE - ADDOSSAMENTO CONVENZIONALE AL CONDUTTORE DELL'OBBLIGO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E DI QUELLA STRAORDINARIA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1980-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405480-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - PERDITA E DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATA - IN GENERE - ADDOSSAMENTO CONVENZIONALE AL CONDUTTORE DELL'OBBLIGO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E DI QUELLA STRAORDINARIA - CONSEGUENZE.*

La pattuizione che, in deroga alla disciplina dettata dall'art 1576 cod civ, impone al conduttore l'Obbligo sia della manutenzione ordinaria che di quella straordinaria comporta che il conduttore medesimo sia tenuto a compiere tutte le opere necessarie a mantenere la cosa in buono stato locativo ed a restituirla nell'originario stato di consistenza e conservazione, con l'ulteriore conseguenza del trasferimento a suo carico dei deterioramenti risultanti dall'uso della cosa in conformita del contratto e dell'inapplicabilita della disposizione del secondo comma dell'art 1592 cod civ, relativa alla compensazione tra miglioramenti e deterioramenti.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1576, Cod. Civ. art. 1590, Cod. Civ. art. 1592

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)