Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 21 giugno 1978, causa 150/77
Epigrafe
Nel procedimento 150/77,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma degli artt. 1-3 del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dalla Cour de cassation francese (Prima Sezione civile) nella causa dinanzi ad essa pendente fra
SOCIETÀ BERTRAND, con sede in Arnage (Francia)
e
SOCIETÀ PAUL OTT KG, con sede in Neustadt/Stoccarda (Repubblica federale di Germania),
domanda vertente sull'interpretazione della nozione di «vendita a rate di beni mobili materiali» ai sensi dell'art. 13 della suddetta Convenzione 27 settembre 1968,
LA CORTE,
composta dai signori: H. Kutscher, presidente; M. Sørensen e G. Bosco, presidenti di Sezione; J. Mertens De Wilmars; P. Pescatore, A. J. Mackenzie Stuart e A. Touffait, giudici;
avvocato generale: F. Capotorti;
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla controversia, le varie fasi del procedimento e le osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 del Protocollo sullo Statuto CEE della Corte di giustizia si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento
paragrafo 1
Il 12 febbraio 1972, l'impresa Paul Ott KG, con sede in Germania, vendeva all'impresa Bertrand, avente sede in Francia, una macchina utensile il cui prezzo veniva fissato, in una fattura del 26 maggio 1972, in 74205 DM. Successivamente veniva emessa una fattura separata, relativa al trasporto ed al montaggio, per una somma di 2224 DM. Sulla prima somma non venivano pagati 4915 DM, mentre la seconda fattura non veniva pagata affatto.
paragrafo 2
Nella lettera d'ordinazione era stata prevista la consegna nel giugno 1972 ed il pagamento mediante due tratte di pari entità, con scadenza a 60 e 90 giorni (10 agosto e 10 settembre 1972).
paragrafo 3
Il 10 maggio 1974, il Landgericht di Stoccarda condannava in contumacia l'impresa Bertrand a pagare all'impresa Ott, oltre alla somma di 7139 DM di cui era debitrice a quest'ultima, il 10 % di interessi su 4915 DM a decorrere dall'11 ottobre 1972 e su 2224 DM a decorrere dal 21 agosto 1973. La sentenza veniva notificata il 14 giugno 1974 e, non essendo stata impugnata, passava in giudicato.
paragrafo 4
Detta pronunzia veniva dichiarata esecutiva in Francia, dapprima con ordinanza 30 giugno 1975 del Tribunal de Grande Instance di Le Mans, indi con sentenza confermativa 20 maggio 1976 della Cour d'Appel di Angers, in cui si dichiarava in particolare che «…, in via di principio, la vendita con pagamento a termine costituisce una vendita in contanti».
paragrafo 5
Contro questa sentenza l'impresa Bertrand ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che «una vendita in cui, in particolare, il prezzo doveva essere corrisposto mediante due cambiali costituisce una vendita “a credito”; le azioni dirette contro gli acquirenti “a credito” vanno necessariamente promosse dinanzi al tribunale del domicilio dell'acquirente e una decisione straniera la quale non abbia rispettato tale norma imperativa di competenza non può essere resa esecutiva in Francia».
paragrafo 6
La Corte di cassazione (Prima Sezione civile), considerando che la soluzione del problema così sollevato dipendeva dalla qualificazione del contratto, ha ritenuto di dover chiedere a questa Corte, ai sensi dell'art. 3, n. 1, del Protocollo 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968, di pronunziarsi sull'interpretazione da dare, con riguardo al caso di specie, agli artt. 13, 14 e 28 della Convenzione. Con sentenza 8 novembre 1977, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia il 15 dicembre 1977, la Corte di cassazione ha sospeso il procedimento ■ ed ha sottoposto a questa Corte, in via pregiudiziale, la seguente questione:
paragrafo 7
«Se la vendita di una macchina, pattuita fra due imprese, con pagamento mediante due tratte di pari importo e scadenza, rispettivamente, a 60 e 90 giorni, possa considerarsi vendita a rate di beni mobili materiali ai sensi dell'art. 13 della Convenzione di Bruxelles».
paragrafo 8
Hanno presentato osservazioni scritte, in forza dell'art. 5, n. 1 del Protocollo 3 giugno 1971 e dell'art. 20 dello Statuto della Corte, le parti nella causa principale, la Commissione delle Comunità europee ed i Governi della Repubblica federale di Germania, del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord e della Repubblica italiana.
paragrafo 9
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte
paragrafo 1
La ricorrente nella causa principale (società Bertrand), dopo aver narrato i fatti e prima di affrontare l'esame della questione direttamente sollevata nella sentenza di rinvio, sottolinea che il tribunale di Stoccarda ha necessariamente proceduto alla qualificazione del contratto stipulato fra le parti, e lo ha qualificato diversamente dalla «vendita a rate di beni mobili materiali», in quanto, altrimenti, tenendo conto del combinato disposto degli artt. 13 e 14 del titolo II, sezione 4, della Convenzione, secondo cui nell'ipotesi ivi contemplata l'azione del venditore contro l'acquirente può essere esperita solo davanti ai giudici dello Stato nel cui territorio il convenuto ha il proprio domicilio, esso si sarebbe dichiarato incompetente. Il giudice francese non si è sentito vincolato dalla imprecisata qualificazione del giudice tedesco ed ha esercitato il proprio controllo su questo punto; prova ne sia la questione sollevata dalla Corte di cassazione, nonchè la qualificazione di «vendita in contanti» cui era precedentemente pervenuta, in merito al contratto in questione, la Corte d'appello di Angers. Un siffatto controllo è naturale e necessario per garantire il rispetto della Convenzione e correggere gli errori eventualmente commessi dal giudice adito per primo, altrimenti la norma costituita dall'art. 14, 2o comma, rischierebbe di restare lettera morta ogni qualvolta il giudice dello Stato d'origine, per affermare la propria competenza, rifiutasse di qualificare il contratto come «vendita a rate». In proposito si può richiamare, per analogia, la sentenza emessa dalla Corte sia pure in merito a tutt'altra qualificazione — nella causa 29/76 (LTUI Eurocontrol), in cui venvia ammesso che il giudice dello Stato richiesto può controllare la qualificazione della materia trattata dal giudice dello Stato d'origine. Nella presente causa, «ammesso che il giudice dello Stato richiesto ha la facoltà di procedere alla qualificazione della vendita a rate di beni mobili materiali, alla stessa stregua del giudice dello Stato d'origine, sorge la questione di stabilire in base a quale legge detta qualificazione dev'essere fatta dall'uno o dall'altro giudice». La Corte di cassazione francese ha formulato unicamente la questione relativa al contenuto della nozione di «vendita a rate di beni mobili materiali». Prima di risolvere tale questione, è necessario stabilire da quale ordinamento giuridico debba essere ricavata tale nozione.
paragrafo 2
Il principio internazionale della «lex fori», ammesso dai sei Stati membri partecipanti alla Convenzione, non può essere in pratica applicato dai due (e anche più di due) giudici interessati, qualora la qualificazione debba essere diversa a seconda degli Stati interessati. Detto principio sarebbe in contrasto con l'obiettivo dell'applicazione uniforme della Convenzione e col riconoscimento dell'esistenza di un ordinamento giuridico comunitario. Nozioni come quella di vendita a rate, ai sensi del titolo II, sezione 4, della Convenzione, vanno quindi considerate autonome, definite secondo il diritto comunitario e recepite nel diritto di ciascuno degli Stati membri.
paragrafo 3
Dallo studio del diritto comparato risulta che le normative vigenti negli Stati membri in materia di vendita a rate variano da uno Stato all'altro, ma lo scopo è sempre lo stesso: proteggere, in taluni casi, gli acquirenti «a rate» dai rischi di un contratto i cui vantaggi possono nasconder loro i pericoli ch'esso implica. E questa la ragione per cui la Convenzione ha rafforzato la competenza del giudice del domicilio dell'acquirente per qualsiasi azione promossa dal venditore, e consentito in tal modo l'applicazione di norme emanate a scopo sociale, con esclusione di eventuali clausole derogatorie. L'art. 14, 2o comma, costituisce esclusivamente una norma di competenza giurisdizionale, non già una norma per il regolamento di conflitti di leggi: tale norma attribuisce competenza al giudice del domicilio dell'acquirente, indipendentemente dalla legge — anche straniera — da applicare alla controversia. Per quanto riguarda in particolare la vendita a rate, nessun elemento estrinseco consente di collegare le controversie cui essa dà luogo al domicilio dell'acquirente; sotto questo profilo non esiste alcuna differenza fra la vendita a rate e la vendita in contanti; perciò la norma di cui all'art. 14, 2o comma, appare a prima vista come una conferma, in questa particolare materia, del principio «actor sequitur forum rei» sancito nell'art. 2, mentre in realtà essa si spiega col fatto che il giudice del domicilio dell'acquirente viene ritenuto essere meglio qualificato di qualsiasi altro a giudicare in materia di vendite a rate. Ciò evita le difficoltà teoriche e pratiche che farebbe sorgere l'applicazione — da parte del giudice straniero — di una normativa speciale che costituisca la legge da applicarsi. D'altra parte, la Convenzione tiene conto del fatto che il giudice del domicilio dell'acquirente è il giudice naturale di quest'ultimo.
paragrafo 4
L'obbiettivo della Convenzione, che risulta così essere quello della tutela dell'acquirente «a rate», rischierebbe di essere compromesso qualora la qualificazione avvenisse in base alla «lex fori», in quanto possono esistere divergenze da un paese all'altro non solo nelle norme protettrici, ma anche nella nozione stessa di vendita a rate. Perciò la necessità di applicare in modo uniforme il diritto in tutti gli Stati membri impone il ricorso ad un'unica qualificazione comunitaria, che si sovrapponga alle varie discipline nazionali e non faccia riferimento ad alcuna legislazione protettrice speciale. In questo senso, la vendita a rate, di cui all'art. 14, 2o comma, della Convenzione, non può essere che una vendita a credito in cui il prezzo venga pagato mediante acconti successivi. Sotto questo profilo è irrilevante il fatto che l'acquirente abbia accettato tratte per garantire il pagamento, poichè altrimenti sarebbe troppo facile eludere l'intento di protezione della Convenzione. Né presenta alcun interesse l'oggetto concreto nel negozio.
paragrafo 5
Alle osservazioni che precedono, è necessario aggiungere una considerazione complementare. La disciplina della vendita a rate, nei paesi che l'hanno messa a punto, è solo un elemento della politica economica generale ed in particolare della politica del credito, dalla quale essa non può essere separata. Non sarebbe auspicabile interferire in tale disciplina, neppure per una materia così speciale come quella retta dalla Convenzione. Un'iniziativa intempestiva potrebbe sconvolgere le legislazioni economiche nazionali e quindi giungere ad una costruzione difettosa.
paragrafo 6
Secondo la società Bertrand, in conclusione, la Corte dovrebbe dichiarare:
paragrafo 7
«che la vendita di una macchina, pattuita fra due imprese, con pagamento mediante due tratte di pari importo e scadenza, rispettivamente, a 60 e 90 giorni, costituisce una vendita a rate di beni mobili materiali ai sensi dell'art. 13 della Convenzione di Bruxelles».
paragrafo 8
La convenuta nella causa principale riassume la varie fasi del procedimento e sostiene che, nell'attuale situazione normativa, la questione da risolvere è in realtà la seguente:
paragrafo 9
«Se il giudice che si pronunzia nel procedimento originario debba attribuire un significato autonomo, puramente comunitario, alla nozione di vendita a rate ovvero possa ricavare la definizione di tale nozione dal proprio ordinamento nazionale e, in quest'ultima ipotesi, se la qualificazione adottata dal giudice dello Stato d'origine s'imponga al giudice cui viene richiesto il riconoscimento o l'esecuzione della sentenza».
paragrafo 10
Gran parte della dottrina (Goldman, Bellet, Droz, Gotho e Molleaux) propende per qualificazioni comuni agli Stati contraenti o qualificazioni comunitarie. È in questo senso, d'altra parte, che si orienta la Corte stessa (sentenza 6 ottobre 1976, causa 12/76, Tessili, Racc, pag. 1473). Il criterio degli «obiettivi» della Convenzione è stato ricordato in altre pronunzie (sentenze 6 ottobre 1976, causa 14/76, De Bloos, Racc. pag. 1497; 30 novembre 1976, Bier, causa 21/76, Racc. pag. 1735). Si tratta quindi di stabilire se la nozione di vendita a rate «possa essere interpretata in modo uniforme negli Stati membri e costituire una nozione autonoma, comunitaria».
paragrafo 11
Sotto questo profilo, poichè l'obbiettivo della Convenzione è quello di garantire «la libera circolazione» delle decisioni europee, i canoni interpretativi devono, per favorire il raggiungimento di tale obbiettivo, consentire che vengano limitate al massimo le cause di rifiuto del riconoscimento e che vengano qualificate in modo uniforme in particolare le nozioni — come quella di vendita a rate — che circoscrivono il campo d'applicazione di una norma di competenza la quale deroghi alla disciplina generale della Convenzione.
paragrafo 12
Nella fattispecie è evidente che, se non venisse adottata una nozione comune di vendita a rate di beni mobili materiali, la libera circolazione delle decisioni relative a questa materia rischierebbe di essere ostacolata, dal momento che il giudice dello Stato d'origine e il giudice dello Stato richiesto non hanno necessariamente la stessa concezione della vendita a rate. E non soltanto sarebbe ostacolata la libera circolazione delle decisioni, ma anche la parità di trattamento fra cittadini degli Stati membri.
paragrafo 13
Il secondo criterio d'interpretazione offerto dalla giurisprudenza sopra ricordata, e cioè quello del «sistema» della Convenzione porta anch'esso ad attribuire un significato convenzionale e comune alla nozione di «vendita a rate». Data la logica necessità di coerenza di tale sistema, le varie norme di competenza non devono risultare in conflitto fra loro e vanno distinte a seconda che costituiscano il principio o l'eccezione (conclusioni dell'avvocato generale Reischl nella causa 14/76).
paragrafo 14
Ora, se si prendono in esame le norme di competenza contenute nella sezione 4 della Convenzione, si deve constatare che tali norme hanno carattere imperativo o inderogabile, essendo fondate sia sull'interesse della buona amministrazione della giustizia, il quale impone la riduzione delle ipotesi di competenza e la concentrazione di talune cause in un unico foro, sia su considerazioni di ordine sociale, attinenti alla preoccupazione di tutelare talune categorie di persone, nella fattispecie gli acquirenti o i mutuatari a rate.
paragrafo 15
Gli autori della Convenzione si sono preoccupati di evitare il rischio, innegabile, di veder riapparire, date le differenti concezioni giuridiche, il controllo della competenza del giudice dello Stato d'origine da parte del giudice dello Stato richiesto. Nella fattispecie, poichè la Convenzione non fa alcun rinvio al diritto interno in materia di vendita a rate, la nozione di cui trattasi dev'essere necessariamente uniforme, il che è provato dall'impossibilità di modificare le relative legislazioni nazionali.
paragrafo 16
Perciò, volendo dare pieno effetto all'art. 14, 2o comma, cioè attribuirgli un significato coerente con il complesso delle norme di competenza stabilite dalla Convenzione, deve ritenersi che la norma ivi contenuta costituisce un'eccezione a quella dettata in materia contrattuale dall'art. 5, 1o), della Convenzione.
paragrafo 17
Considerato quanto disposto dall'art. 5, 1o), con l'art. 14, 2o comma, viene stabilito che l'azione del venditore contro l'acquirente può essere esperita soltanto dinanzi al giudice dello Stato nel cui territorio è domiciliato il convenuto. Di conseguenza, il consentire che la nozione di vendita a rate si determini mediante rinvio agli ordinamenti nazionali equivarrebbe a privare l'art. 14, 2o comma, di qualsiasi effetto pratico. In una materia contrattuale così importante come la vendita di beni mobili materiali si avrebbero disparità d'interpretazione, il che costituisce la negazione stessa della norma di competenza unica ed uniforme, cui manifestamente tende l'art. 14, 2o comma. Se infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenza 14/76), il termine «obbligazione» che figura nell'art. 5, 1o), della Convenzione non può intendersi come comprensivo di qualsiasi obbligazione derivante dal contratto in questione, ma deve riferirsi all'obbligazione contrattuale che serve di base all'azione giudiziaria, la Corte di giustizia ha d'altra parte affermato che il luogo in cui l'obbligazione è stata o dev'essere eseguita, ai sensi dell'art. 5, 1o), della Convenzione, va determinato in base al diritto da applicarsi all'obbligazione controversa secondo il diritto internazionale privato del giudice adito. Riferendo questa giurisprudenza alla materia contrattuale della vendita a rate, deve quindi ritenersi che il giudice dinanzi al quale sia stata proposta l'azione del venditore può determinare in conformità al diritto da applicarsi all'obbligazione controversa (che non è necessariamente il suo diritto interno, bensì quello da applicarsi in in forza del suo diritto internazionale privato, all'obbligazione contrattuale in questione) il luogo in cui detta obbligazione è stata o dev'essere eseguita, dal che risulterà necessariamente che il giudice internazionalmente competente non è sempre quello del domicilio dell'acquirente convenuto.
paragrafo 18
Inoltre non si deve dimenticare che, in materia contrattuale, il luogo di esecuzione dell'obbligazione è generalmente fissato dalle parti stesse, il che implica, nella maggior parte dei sistemi di diritto internazionale privato, come provato dalla giurisprudenza nazionale, l'applicazione di clausole basate sull'autonomia privata. «In definitiva, è certo che lasciare al legislatore nazionale il compito di determinare la nozione di vendita a rate offrirà ai venditori di taluni paesi la possibilità di citare sistematicamente dinanzi al giudice del proprio domicilio gli acquirenti a rate domiciliati in un altro Stato contraente, stabilendo nei propri contratti il collegamento col proprio diritto interno che autorizzi la determinazione, tramite il luogo di esecuzione dell'obbligazione, dei giudici competenti».
paragrafo 19
Da ciò deriva l'interesse, a proposito di siffatte nozioni, di una concezione autonoma e comunitaria, che escluda qualsiasi particolarismo, che è uno degli aspetti dell'isolazionismo.
paragrafo 20
Ciò vale in particolare per la norma di competenza di cui all'art. 14, 2o comma. In relazione al Trattato di Roma e nella prospettiva degli obbiettivi fissati dall'art. 220, si deve concludere che la Convenzione, avente lo scopo di realizzare nell'ambito della competenza giurisdizionale le finalità del Trattato, può produrre pienamente i propri effetti soltanto qualora sia interpretata di per sè, senza tener conto delle particolarità degli ordinamenti interni, e cioè senza permettere che tali particolarità si sviluppino in contraddizione con un principio comunitario da essa espressamente sancito, come ad esempio quello di cui all'art. 14, 2o comma. In proposito, il rinvio al diritto interno non farebbe che mantenere in vita i particolarismi e le frontiere giuridiche all'interno della Comunità ed incoraggiare interpretazioni divergenti.
paragrafo 21
Infine, la nozione comunitaria della vendita a rate può essere facilmente definita «nel senso di istituzionalizzare soluzioni già acquisite, in linea di principio, in quasi tutti gli Stati interessati» (punto 23 della motivazione della sentenza 21/76). In effetti, al momento della firma della Convenzione di Bruxelles del 1968, soltanto il Belgio possedeva una normativa speciale in materia di vendite a rate, contentente una norma di competenza territoriale in deroga al diritto comune (legge 9 luglio 1957, artt. 1 e 2, in relazione con l'art. 628-8o del Code Judi-ciaire10 ottobre 1967). Successivamente alla firma della Convenzione, un sistema analogo è stato introdotto nella Repubblica federale di Germania mediante modifica legislativa del 1o settembre 1969, indi in Francia con legge 10 gennaio 1978 n. 78-22. Tutte queste leggi sono state emanate per la tutela dei soli consumatori e se ne ricavano due diverse nozioni della vendita con pagamento differito o della vendita a rate: una nozione più ristretta, che riguarda i consumatori, ed una nozione più ampia, che riguarda le attività professionali; ciò è confermato, in particolare, dalle modalità d'applicazione della legge francese. È quindi «manifesto che, emanando leggi speciali in materia di vendita a rate e stabilendo in particolare norme di competenza giurisdizionale che derogano al diritto comune a vantaggio degli acquirenti, il legislatore si riferisce esclusivamente agli acquirenti non commercianti». È quindi lecito ritenere che gli autori della Convenzione di Bruxelles abbiano avuto la stessa preoccupazione allorchè hanno fissato la disciplina contenuta nella sezione 4, e non abbiano invece seguito considerazioni monetarie.
paragrafo 22
La norma non dovrebbe quindi andare oltre il suo scopo, nel senso che la nozione comunitaria di vendita a rate non può essere indistintamente applicata nel caso dell'acquirente non commerciante e in quello dell'acquirente che esercita professionalmente il commercio.
paragrafo 23
Nella maggior parte dei casi, infatti, la situazione è lungi dall'essere analoga e il contratto non è sottoposto alla stessa disciplina. La vendita internazionale di beni mobili materiali non è una vendita ordinaria e non è frequentemente attuata al di fuori dei rapporti fra commercianti. Nelle vendite internazionali è molto raro che il pagamento venga effettuato in contanti e, a causa dei problemi inerenti ai pagamenti internazionali ed ai trasferimenti di fondi all'estero, a causa delle disparità delle legislazioni sui cambi, la nozione di vendita in contanti non ha la stessa accezione in diritto internazionale e in diritto interno. Il pagamento mediante emissione di cambiali è uno dei sistemi più frequenti; esso è anzi tipico delle operazioni internazionali che non possono essere realizzate rapidamente a causa della distanza fra i contraenti. Anche il finanziamento di queste operazioni avviene secondo modalità particolari e con l'intervento di enti specializzati. In definitiva, l'espressione «vendita a rate» usata nella sezione 4 della Convenzione di Bruxelles non può comprendere tutte le vendite internazionali in cui il pagamento non è effettuato in contanti, altrimenti tutte le vendite internazionali sarebbero implicitamente soggette a questa norma eccezionale di competenza. Data la frequenza del contenzioso relativo al pagamento o all'esecuzione negli scambi internazionali, l'eccezione, cioè la competenza esclusiva, diverrebbe la regola in una materia particolarmente importante fra quelle contemplate dalla Convenzione di Bruxelles. L'art. 14, 2o comma, si sostituirebbe all'art. 5, 1o), per tutte le azioni del venditore contro l'acquirente. In realtà, dal momento che la vendita internazionale avvenga secondo le modalità abituali in materia e in conformità agli usi costanti, l'acquirente che abbia la qualità di commerciante non ha più bisogno di rivendicare la tutela specialmente prevista dalla Convenzione, dovendosi invece applicare la regola generale. Il trattamento di favore riservato dalla Convenzione all'acquirente o al mutuatario «a rate» non dev'essere esteso sistematicamente a qualsiasi acquirente, se non si vuole creare un ostacolo supplementare per lo sviluppo degli scambi internazionali. È evidente che questi problemi non sono stati ignorati dai firmatari della Convenzione di Bruxelles, giustamente preoccupati di consentire la rapida composizione delle controversie fra cittadini degli Stati membri della Comunità, agevolando la libera circolazione delle decisioni. Questo sforzo non può essere paralizzato dall'interpretazione estensiva delle disposizioni in deroga alle speciali norme di competenza che, in particolare in materia contrattuale, lasciano la scelta al creditore quanto al fatto di citare il debitore sia dinanzi al giudice del domicilio di quest'ultimo, sia dinanzi al giudice del luogo in cui l'obbligazione è stata o dev'essere eseguita. La nozione comunitaria di vendita a rate non può essere quindi altro che una nozione ristretta al solo caso in cui la tutela contemplata dalla Convenzione di Bruxelles si giustifichi pienamente, e cioè al caso degli acquirenti non commercianti.
paragrafo 24
La convenuta nella causa principale propone quindi che la Corte:
paragrafo 25
«dichiari che la nozione di vendita a rate ai sensi dell'art. 13 della Convenzione di Bruxelles va interpretata in modo uniforme negli Stati membri;
dichiari che, in materia di vendita a rate di beni mobili materiali o di prestito con rimborso rateizzato direttamente connesso al finanziamento di una vendita di tali beni, negozi conclusi ai fini di un'attività professionale, la competenza viene determinata in conformità alle norme della sezione 4 della Convenzione di Bruxelles, ad eccezione di quella contenuta nell'art. 14, 2o comma, poichè questa disposizione riguarda unicamente il caso dell'acquirente o del mutuatario non commerciante;
risolva la questione formulata dalla Corte di cassazione francese nel senso che la vendita di una macchina, pattuita fra due imprese, con pagamento mediante due tratte di pari importo e scadenza, rispettivamente, a 60 e 90 giorni, non si può considerare vendita a rate di beni mobili materiali ai sensi dell'art. 13 della Convenzione di Bruxelles».
paragrafo 26
La Commissione delle Comunità europee ricorda la portata comunitaria della Convenzione, già posta in rilievo nella giurisprudenza della Corte (sentenze 12/76, loc. cit., e 9-10/77, del 14 luglio 1977, Racc. pag. 1517). Essa sottolinea che, nelle sezioni 3 e 4, la scelta della competenza speciale è legata alla tutela della parte più debole e che, trattandosi di una norma speciale, l'interpretazione deve restare entro i limiti dello scopo della norma stessa. La qualificazione di «vendita a rate» dev'essere autonoma e va precisata in base ai «principi generali desumibili dal complesso degli ordinamenti nazionali» (sentenza 14 ottobre 1976, causa 29/76, Eurocontrol, Racc, pag. 1541; vedere anche relazione Jenard sulla Convenzione). La Convenzione non definisce essa stessa la nozione di vendita a rate; la relazione Jenard si limita a precisare che la sezione 4 è «relativa alla vendita di beni mobili materiali il cui prezzo viene corrisposto in più versamenti, o alla vendita di tali beni collegata ad un contratto di finanziamento (Abzahlungsgeschàfte)».
paragrafo 27
La vendita a credito, in cui la cosa viene consegnata immediatamente ed il prezzo è pagabile a termine, costituisce una prassi corrente in affari, in particolare nei rapporti commerciali internazionali, che i legislatori degli Stati membri non hanno ritenuto opportuno disciplinare.
paragrafo 28
Il credito al consumo, invece, in ragione dei problemi sociali da esso sollevati, ha costituito oggetto di disciplina sul piano nazionale. La vendita a rate, che ne costituisce la forma più frequente, è disciplinata da varie disposizioni nazionali che vengono enumerate dalla Commissione. Tenendo conto degli obiettivi dell'art. 13 e delle particolarità delle varie normative nazionali, la Commissione si chiede quali siano i criteri che possono essere adottati per determinare se ci si trovi di fronte ad una vendita a rate o ad una semplice vendita a credito:
paragrafo 29
quanto alla qualità dei contraenti, si potrebbe essere tentati di pensare che il solo fatto che l'acquirente abbia la qualità di commerciante basti ad escludere l'applicazione dell'art. 13; ciò equivarrebbe tuttavia ad ignorare la necessità, per i piccoli commercianti, di ricorrere alla vendita a rate;
quanto alla natura e all'oggetto del contratto, va rilevato che le legislazioni nazionali riguardano beni destinati ad essere consumati a più o meno lunga scadenza e il cui valore è spesso limitato ad un massimo;
quanto alle modalità di pagamento, rispetto alla vendita a credito e cioè con pagamento differito, la vendita a rate è caratterizzata — poiché il prezzo va pagato «in frazioni dovute periodicamente» — da tecniche di rimborso più o meno elaborate :
1) versamento di un acconto;
2) versamento di un interesse, il cui tasso è spesso regolamentato;
3) irrilevanza di eventuali tratte;
4) termini la cui durata massima è spesso stabilita per legge;
5) numero minimo di pagamenti.
paragrafo 30
La Commissione indica poi i criteri che dovrebbero escludere il rifiuto della formula esecutiva per il motivo che il negozio costituisce una vendita a rate:
paragrafo 31
Dalle legislazioni nazionali sulla vendita a rate si desume, anzitutto, che queste non riguardano le vendite a credito relative a beni produttivi usati da imprese industriali; se il consumatore è un commerciante, può trattarsi unicamente di una persona che esercita il commercio al minuto, e mai di un'impresa industriale.
Il prezzo convenuto nel contratto dev'essere relativamente modesto.
Il contratto deve presentare particolarità tecniche sufficientemente elaborate e attinenti all'acconto, alla periodicità e al numero dei versamenti, agli interessi, al termine di pagamento in relazione con l'importo da pagare, nonchè alla natura del bene o del servizio.
paragrafo 32
Per concludere, la Commissione sostiene che la questione formulata dal giudice a quo dovrebbe essere risolta nel seguente modo:
paragrafo 33
«Il contratto relativo alla vendita di una macchina, pattuita fra due imprese, con pagamento mediante due tratte di pari importo e scadenza, rispettivamente, a 60 e 90 giorni, non risponde ai criteri abitualmente adottati per qualificare la vendita a rate di beni mobili materiali cui si riferisce l'art. 13 della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968».
paragrafo 34
Il Governo del Regno Unito sostiene che, per risolvere la questione pregiudiziale, è necessario accertare quale sia la funzione propria dell'art. 13 nel contesto della Convenzione, considerata dal punto di vista sistematico e teleologico.
paragrafo 35
La Convenzione stabilisce il principio fondamentale secondo cui le persone domiciliate in uno Stato contraente sono convenute dinanzi ai giudici di tale Stato (art. 2). La tesi britannica è che la deroga a tale principio va interpretata in senso stretto, alla luce degli scopi che vi sottendono e che la giustificano.
paragrafo 36
La giustificazione della deroga contemplata dalla sezione 4 risiede nella preoccupazione di tutelare l'acquirente e trova riscontro in varie legislazioni nazionali.
paragrafo 37
Tuttavia, nell'ordinamento dei vari Stati membri, la tutela speciale non è concessa agli acquirenti «a rate» in quanto tali, poichè altrimenti ne deriverebbero gravi conseguenze per il commercio nell'ambito della Comunità.
paragrafo 38
Essa è invece riservata — esclusivamente — agli acquirenti che possono qualificarsi «consumatori».
paragrafo 39
Questa nozione riguarda gli acquirenti che non siano impegnati in attività commerciali e costituisce, nei vari sistemi giuridici che offrono detta tutela, un criterio da intendere nel senso che l'acquirente non è impegnato in attività commerciali ovvero che le merci vengono acquistate per il consumo privato e non per l'esercizio di un'impresa commerciale.
paragrafo 40
Nel Regno Unito, la tutela degli acquirenti «a rate» è limitata alle operazioni relative ad acquisti di valore attualmente pari a 2000 sterline, e questo criterio delle operazioni aventi certe caratteristiche minime si ritrova in altre legislazioni.
paragrafo 41
Se l'applicazione dell'art. 13 non fosse in tal modo limitata, i risultati sarebbero arbitrari e illogici e potrebbero ostacolare il commercio fra gli Stati e la libera circolazione delle merci.
paragrafo 42
Il numero di versamenti a scadenza differita non è caratteristico di un acquirente economicamente debole. Il vero criterio distintivo della vendita a rate risiede nei rapporti fra le parti e nella natura dell'operazione di cui trattasi, che deve rientrare nella categoria delle operazioni riguardanti il consumo. La qualificazione va fatta dal giudice cui viene sottoposto il contratto di vendita.
paragrafo 43
Il Governo tedesco, basandosi sulla costante giurisprudenza della Corte, afferma che la nozione di «vendita a rate» può essere interpretata, in base al testo, tenendo conto degli scopi perseguiti dalla Convenzione.
paragrafo 44
Nella Repubblica federale di Germania, la disciplina della vendita a rate serve a tutelare l'acquirente «a rate», mentre in altri Stati membri essa persegue anche obbiettivi legati alla politica del credito mediante disposizioni relative agli acconti minimi o alla durata massima del termine di pagamento.
paragrafo 45
La legge tedesca sulle vendite a rate non si applica in caso di vendita ad un commerciante iscritto nel registro delle imprese commerciali.
paragrafo 46
Nella fattispecie, trattandosi dell'acquisto, da parte di un'impresa commerciale, di una macchina di prezzo elevato destinata ad usi commerciali, si potrebbe pensare che non debbano applicarsi le disposizioni del titolo II, sezione 4, della Convenzione, dal momento che le discipline nazionali riguardanti il pagamento a rate limitano tutte, sostanzialmente, la propria portata alle sole operazioni di carattere privato (esclusi cioè i negozi stipulati da un acquirente che abbia la qualità di commerciante ai fini della sua attività industriale o commerciale) ovvero agli acquirenti non commercianti.
paragrafo 47
Appare tuttavia difficile, mancando qualsiasi spunto in tal senso nel testo della Convenzione, distinguere fra le persone o le operazioni che necessitano di tutela e quelle che non vanno necessariamente tutelate.
paragrafo 48
Perciò, il Governo della Repubblica federale di Germania auspica un'interpretazione basata sul testo della Convenzione e non può considerare conforme alla finalità di quest'ultima una limitazione riguardante le operazioni commerciali.
paragrafo 49
Il Governo della Repubblica federale di Germania ritiene opportuno che le questioni formulate nell'ordinanza di rinvio della Corte di cassazione francese vengano risolte come segue:
paragrafo 50
«1. L'interpretazione dell'espressione “vendita a rate di beni mobili materiali”, ai sensi degli artt. 13 e segg., 28, 1o comma, della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale deve essere ricavata direttamente dalla Convenzione tenendo conto del diritto comparato.
2. La vendita di una macchina, pattuita fra due imprese, con pagamento mediante almeno due tratte con scadenza successiva alla consegna della merce, costituisce una vendita a rate di beni mobili materiali ai sensi dell'art. 13 della Convenzione.»
paragrafo 51
Il Governo italiano fa anzitutto un'osservazione preliminare: le norme della Convenzione di Bruxelles si presentano come norme inerenti o quanto meno aderenti all'ordinamento giuridico comunitario, essendo poste al servizio delle finalità da questo perseguite.
paragrafo 52
Ne risulta che l'interpretazione dell' espressione «vendita a rate» va ricercata — di regola — a livello dell'ordinamento comunitario, e cioè in modo «autonomo» e non mediante rinvio ad un singolo ordinamento statale.
paragrafo 53
Il combinato disposto degli artt. 13, 14, 2o comma, e 15 della Convenzione sottopone alla giurisdizione del giudice nazionale del convenuto le azioni proposte dal venditore contro l'acquirente «a rate».
paragrafo 54
Tale disciplina si ricollega alla tendenza consistente nel proteggere detto acquirente, in quanto contraente per solito più debole.
paragrafo 55
Può ritenersi «vendita a rate» qualsiasi vendita per la quale si pattuisca che il pagamento del prezzo deve avvenire successivamente alla consegna della cosa, in modo frazionato e con predeterminazione sia dell'entità delle rate (non necessariamente uguali fra loro), sia delle scadenze delle rate medesime (non necessariamente equidistanti nel tempo).
paragrafo 56
Per concludere, il Governo italiano propone di risolvere la questione nel modo seguente:
paragrafo 57
«l'espressione “vendita a rate” contenuta nell'art. 13 della Convenzione 27 settembre 1968 è autonoma e comune all'insieme degli Stati membri;
è “vendita a rate”, agli effetti del citato art. 13, la vendita di un bene mobile materiale nella quale sia prestabilito che il pagamento del prezzo debba aver luogo in tutto o in parte dopo la consegna del bene predetto ed in una o più rate anche disuguali tra loro;
l'emissione di uno o più effetti cambiari incorporanti il credito per le rate non è influente a meno che si produca novazione.»
SENTENZA › In fatto › III — La fase orale del procedimento
paragrafo 1
All'udienza del 27 aprile 1978, l'agente della Commissione sig. Jean-Claude Séché ha ricordato che, a suo parere, l'eccezione di cui alla sezione 4, art. 13, della Convenzione del 1968, va interpretata in senso stretto, in funzione del bisogno di tutela delle persone considerate. In base a questo criterio e ad uno studio di diritto comparato, la Commissione è giunta a concludere che, se i commercianti non dovessero essere sistematicamente esclusi dalla tutela prevista dalla Convenzione, quantomeno questa tutela non dovrebbe estendersi ai contratti relativi a macchine industriali o a quelli conclusi da imprese industriali.
paragrafo 2
La Commissione ha portato a conoscenza della Corte un progetto di revisione dell'art. 13, elaborato dalle delegazioni nazionali nell'ambito dei lavori di adattamento della Convenzione e nel quale il campo d'applicazione del suddetto articolo viene limitato «al contratto stipulato da una persona per un fine che si possa considerare estraneo alla sua attività professionale», e tale persona viene designata come «consumatore».
paragrafo 3
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 31 maggio 1978.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con sentenza 8 novembre 1977, pervenuta in cancelleria il 15 dicembre successivo, la Corte di cassazione francese ha sottoposto a questa Corte, in forza degli artt. 1-3 del Protocollo 3 giugno 1971 (GU 1975, n. L 204, pag. 28) relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU n. L 299 del 31. 12. 1972, pag. 32), in prosieguo denominata «la Convenzione», una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione degli artt. 13, 14 e 28 di tale Convenzione;
punto 2
la suddetta questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia sorta fra due imprese commerciali, aventi sede l'una in Germania, l'altra in Francia, a proposito di un contratto stipulato il 12 febbraio 1972 per la vendita di una macchina utensile il cui prezzo, fissato in 74205 DM, doveva essere pagato dall'impresa francese con due tratte di pari importo e scadenza, rispettivamente, a 60 e 90 giorni, che venivano onorate soltanto parzialmente;
punto 3
con sentenza 10 maggio 1974, il Landgericht di Stoccarda condannava in contumacia l'impresa francese a pagare la somma di 7139 DM più gli interessi;
punto 4
detta pronunzia veniva dichiarata esecutiva in Francia, dapprima con ordinanza 30 giugno 1975 del Tribunal de Grande Instance di Le Mans, indi con sentenza confermativa 20 maggio 1976 della Cour d'Appel di Angers;
punto 5
contro quest'ultima sentenza veniva proposto ricorso per cassazione;
punto 6
la Corte di cassazione francese riteneva che la sentenza della Corte d'appello di Angers era fondata «sull'applicazione dell'art. 28, 3o comma, della Convenzione di Bruxelles, che vieta al giudice dell'exequatur di sindacare la competenza del giudice dello Stato di origine, a meno che la vendita non possa considerarsi come vendita a rate di beni mobili materiali, ai sensi dell'art. 13 della stessa Convenzione, nel qual caso, in applicazione dell'art. 14, 2o comma, e dell'art. 28, 1o comma, l'azione avrebbe potuto venir esperita solo dinanzi alla magistratura dello Stato in cui ha sede la convenuta, cioè dinanzi ai tribunali francesi, e si sarebbe dovuta rifiutare la formula esecutiva ad una pronuncia di un tribunale tedesco»;
punto 7
la Corte di cassazione ne desumeva che la soluzione del problema dipendeva dalla qualificazione da dare al contratto e chiedeva quindi a questa Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale sulla questione del «se la vendita di una macchina, pattuita fra due imprese, con pagamento mediante due tratte di pari importo e scadenza, rispettivamente, a 60 e 90 giorni, possa considerarsi vendita a rate di beni mobili materiali ai sensi dell'art. 13 della Convenzione di Bruxelles.»
punto 8
L'art. 14, 2o comma, della Convenzione stabilisce che, in materia di vendita a rate di beni mobili materiali, «l'azione del venditore contro l'acquirente … [può] essere propost[a] solo davanti ai giudici dello Stato nel cui territorio il convenuto ha il proprio domicilio»;
punto 9
da questa norma imperativa di competenza giurisdizionale risulta che il Landgericht di Stoccarda, giudice dello Stato d'origine, il Tribunal de Grande Instance di Le Mans e la Cour d'Appel di Angers, giudici dell'exequatur, hanno tacitamente o espressamente rifiutato, per affermare la propria competenza, di qualificare il contratto di vendita in questione come un contratto di «vendita a rate di beni mobili materiali»;
punto 10
nutrendo dubbi sulla qualificazione esatta di tale contratto, la Corte di cassazione è stata indotta a sottoporre a questa Corte la questione pregiudiziale suddetta;
punto 11
tale questione si traduce in sostanza nel chiedere se per un contratto di vendita come quello descritto viga la norma speciale di competenza giurisdizionale enunciata all'art. 14, 2o comma, della Convenzione.
punto 12
La nozione di contratto di vendita a rate differisce da uno Stato membro all'altro a seconda delle finalità perseguite dalle rispettive legislazioni interne;
punto 13
queste, benché si ricolleghino tutte all'idea della tutela dell'acquirente «a rate», in quanto in generale si tratta di un contraente economicamente debole rispetto al venditore, si basano anche talvolta su considerazioni di politica economica, monetaria e del risparmio, con lo scopo di controllare la prassi delle vendite a rate, in particolare per beni di consumo durevoli (automobili, apparecchi elettrodomestici, audiovisivi, ecc.), nella maggior parte dei casi mediante disposizioni relative agli acconti minimi o alla durata massima del termine di pagamento o mediante limiti minimi o massimi del prezzo complessivo di vendita;
punto 14
poiché i diversi obbiettivi perseguiti hanno portato ad istituire discipline diverse nei vari Stati membri, è necessario, al fine di abolire gli ostacoli per i rapporti giuridici e per la soluzione dei conflitti nei rapporti intracomunitari in materia di vendita a rate di beni mobili materiali, considerare tale nozione come autonoma e quindi comune al complesso degli Stati membri;
punto 15
sarebbe infatti impossibile garantire l'armonioso funzionamento degli artt. 13 e segg. della Convenzione, qualora si attribuissero all'espressione di cui trattasi significati diversi da uno Stato membro all'altro, a seconda del giudice adito per primo in una controversia relativa ad un contratto di vendita a rate di beni mobili materiali o del giudice competente in materia di concessione della formula esecutiva;
punto 16
è quindi indispensabile, per mantenere la coerenza delle disposizioni della sezione 4 della Convenzione, attribuire a tale nozione un contenuto sostanziale uniforme, collegato all'ordinamento comunitario.
punto 17
A quanto sopra constatato va aggiunto il fatto che la competenza obbligatoria contemplata dall'art. 14, 2o comma, della Convenzione dev'essere strettamente limitata — in quanto costituisce una deroga ai principi generali del sistema istituito dalla Convenzione in materia contrattuale, quali risultano in particolare dagli artt. 2 e 5, 1o) — in funzione degli obbiettivi propri della sezione 4 della Convenzione stessa;
punto 18
questi obiettivi, stabiliti dagli artt. 13 e 14 della Convenzione, sono stati esclusivamente dettati dalla preoccupazione di proteggere talune categorie di acquirenti che, in quanto parti in contratti di «vendita a rate di beni mobili materiali», possono essere convenuti dai venditori solo dinanzi ai giudici dello Stato nel cui territorio gli acquirenti stessi sono domiciliati, mentre i venditori domiciliati nel territorio di uno Stato contraente possono essere citati in giudizio sia dinanzi ai giudici di tale Stato, sia dinanzi a quelli dello Stato contraente nel cui territorio sono domiciliati gli acquirenti.
punto 19
È tenendo conto dei principi generali che risultano in materia dal complesso delle legislazioni degli Stati membri e in considerazione dell'obiettivo consistente nella protezione di una determinata categoria di acquirenti che si deve cercare di mettere a punto una nozione autonoma del contratto di vendita a rate, per risolvere la questione formulata dal giudice a quo;
punto 20
dai principi comuni alle legislazioni degli Stati membri risulta che per vendita a rate di beni mobili materiali si intende un negozio in cui il prezzo viene corrisposto in più versamenti, o che è connesso ad un contratto di finanziamento;
punto 21
l'interpretazione restrittiva dell'art. 14, 2o comma, in conformità agli obiettivi perseguiti dalla sezione 4, porta a riservare la competenza giurisdizionale speciale di cui sopra soltanto agli acquirenti che necessitino di tutela, in quanto si trovino in posizione di debolezza economica nei confronti dei venditori per il fatto di essere consumatori finali privati, non impegnati, cioè, nell'acquisto di un dato prodotto a rate, in attività commerciali o industriali;
punto 22
la questione sollevata dal giudice nazionale va quindi risolta nel senso che la nozione di vendita a rate di beni mobili materiali cui si riferisce l'art. 13 della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 non può essere intesa nel senso ch'essa comprenda la vendita di una macchina, pattuita fra due imprese, con pagamento mediante tratte a scadenze differite.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 23
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee e dai Governi della Repubblica federale di Germania, della Repubblica italiana e del Regno di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione;
punto 24
nei confronti delle parti, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nell'ambito della causa pendente dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunziandosi sulla questione sottopostale dalla Corte di cassazione francese con sentenza 8 novembre 1977, dichiara:
La nozione di vendita a rate di beni mobili materiali cui si riferisce l'art. 13 della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 non può essere intesa nel senso ch'essa comprenda la vendita di una macchina, pattuita fra due imprese, con pagamento mediante tratte a scadenze differite.
Firme
Kutscher
Sørensen
Bosco
Mertens de Wilmars
Pescatore
Mackenzie Stuart
Touffait
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 21 giugno 1978.
Il Cancelliere
A. Van Houtte
Il Presidente
H. Kutscher