Sez. L, Sentenza n. 2891 del 21/07/1975 (Rv. 376935 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - VERSAMENTO PER ALMENO UN ANNO NEL QUINQUENNIO PRECEDENTE - RIFERIMENTO ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PENSIONE - NECESSITA - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE CON DECORRENZA SUCCESSIVA - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - VERSAMENTO PER ALMENO UN ANNO NEL QUINQUENNIO PRECEDENTE - RIFERIMENTO ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PENSIONE - NECESSITA - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE CON DECORRENZA SUCCESSIVA - IRRILEVANZA.*
In tema di pensione di invalidita, il requisito del versamento dei contributi per almeno un anno nel quinquennio precedente, previsto dall'art 9 n 2 lettera b del RDL 14 aprile 1939 n 636 (modificato dall'art 2 della legge 4 aprile 1952 n 218), va riscontrato con riferimento ai cinque anni antecedenti la domanda di pensione, anche nel caso in cui, per aggravamento di invalidita verificatosi od accertato solo nel corso del giudizio, la pensione medesima decorra da data posteriore alla chiusura del procedimento amministrativo, e precisamente dal primo giorno del mese successivo a quello dello insorgere dell'invalidita pensionabile. (Conf 2883/75, mass n 376928).*
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 9 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 2 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)