Sez. L, Sentenza n. 3555 del 14/07/1978 (Rv. 393055 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - VERSAMENTO NEL QUINQUENNIO PRECEDENTE - RIFERIMENTO AI CINQUE ANNI PRECEDENTI LA DOMANDA DI PENSIONE - NECESSITA - DECORRENZA DELLA PENSIONE DA DATA POSTERIORE PER AGGRAVAMENTO DI INVALIDITA VERIFICATOSI NEL CORSO DEL GIUDIZIO - IRRILEVANZA - PRESTAZIONE DI LAVORO E VERSAMENTO DI CONTRIBUTI SUCCESSIVI ALLA DOMANDA DI PENSIONE E FINO AL RICONOSCIMENTO DELL'INVALIDITA - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - VERSAMENTO NEL QUINQUENNIO PRECEDENTE - RIFERIMENTO AI CINQUE ANNI PRECEDENTI LA DOMANDA DI PENSIONE - NECESSITA - DECORRENZA DELLA PENSIONE DA DATA POSTERIORE PER AGGRAVAMENTO DI INVALIDITA VERIFICATOSI NEL CORSO DEL GIUDIZIO - IRRILEVANZA - PRESTAZIONE DI LAVORO E VERSAMENTO DI CONTRIBUTI SUCCESSIVI ALLA DOMANDA DI PENSIONE E FINO AL RICONOSCIMENTO DELL'INVALIDITA - IRRILEVANZA.*
In tema di pensione d'invalidita INPS, il requisito del versamento dei contributi per almeno un anno nel quinquennio precedente, previsto dall'art 9 lett b) del RDL n 636 del 1939 (modificato dall'art 2 della legge n 218 del 1952) va riscontrato con riferimento ai cinque anni precedenti la domanda di pensione, anche nel caso in cui, per aggravamento d'invalidita verificatosi solo nel corso del giudizio, la pensione decorra da data posteriore alla chiusura del procedimento amministrativo, e precisamente dal primo giorno del mese successivo all'insorgenza dell'invalidita pensionabile. Ne rileva che, dopo la presentazione della domanda di pensione, e fino al riconoscimento dell'invalidita, l'assicurato possa e debba lavorare, versando, quindi, i contributi assicurativi, in quanto le citate leggi non si fondano sulle "capacita contributive" dell'assicurato, ma solo sull'esigenza che risulti versato un minimo contributivo, indispensabile per determinare la pensione base. (Conf 816/77, mass n 384418; (Conf 2891/75, mass n 376935; (Conf 2883/75, mass n 376928).*
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 9 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)