Sez. 1, Sentenza n. 4026 del 21/03/2001 (Rv. 546186 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE (DI MINORI) IN CASI PARTICOLARI - PROCEDIMENTO | Decreto della Corte di Appello in sede di reclamo sul rifiuto dell'adozione - Ricorso per Cassazione - Inammissibilità.
ADOZIONE - ADOZIONE (DI MINORI) IN CASI PARTICOLARI - PROCEDIMENTO
Il decreto della corte di appello, che in sede di reclamo abbia conosciuto del provvedimento del Tribunale per i minorenni di rifiuto dell'adozione ex art.44 della legge 184/83, ancorché reso in forma di declaratoria di inammissibilità della reiterazione di precedente domanda di adozione formulata ai sensi del medesimo art. 44, non è soggetto a ricorso per cassazione, non essendo tale impugnazione prevista dall'art.313 cod. civ., richiamato dall'art. 56 della legge citata, a differenza di quanto previsto, per l'adozione piena, da detta legge, laddove avverso il menzionato decreto non è neppure ammissibile il ricorso per cassazione ex art.111 Cost., sia perché il provvedimento contro cui dovrebbe dirigersi manca del carattere della definitività, attesa la possibilità della sua revoca a seguito di rinnovo della relativa istanza ex art. 742 cod. proc. civ., sia perché il medesimo provvedimento manca altresì del carattere della decisorietà, non sussistendo un diritto soggettivo dell'aspirante ad essere prescelto nell'ambito di più concorrenti, dovendo il giudice compiere una valutazione esclusivamente in funzione dell'interesse e della cura del minore.
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 44 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 26, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 56 CORTE COST., Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 313, Cod. Proc. Civ. art. 742
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)