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Sez. 1, Sentenza n. 27212 del 15/06/2010 Ud. (dep. 14/07/2010) Rv. 247714 - 01

SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE | Fatto diverso rilevato dal giudice di primo grado - Proscioglimento dell'imputato - Illegittimità - Obbligo di trasmissione degli atti al Pubblico Ministero - Sussistenza.
Stato
decisa il 2010-06-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247714-01

SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE

Qualora, nel corso del dibattimento, il fatto risulti diverso da quello descritto nel decreto che dispone il giudizio e appartenga alla competenza per materia di un giudice superiore, non potendo il P.M. modificare l'imputazione e procedere alla relativa contestazione, il giudice non può pronunciare sentenza di proscioglimento per il reato contestato, ma deve disporre la trasmissione degli atti al P.M. perché, dopo avere emendato l'imputazione, promuova l'azione penale dinanzi al giudice competente. (Fattispecie nella quale, avendo il giudice di pace, investito della cognizione del reato di cui all'art. 10 bis D.Lgs. n. 286 del 1998, rilevato la configurabilità, nel fatto, del delitto di cui all'art. 14, comma quinto, stesso decreto e dichiarato non luogo a procedere in ordine al reato ascritto, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)