Sez. 6, Sentenza n. 9743 del 21/01/2004 Ud. (dep. 03/03/2004) Rv. 229209 - 01
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL P.M. | Per fatto diverso - Contestuale assoluzione dell'imputato dal fatto contestato - Possibilità - Esclusione - Ragione.
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL P.M.
Il giudice del dibattimento non può trasmettere gli atti al pubblico ministero sul rilievo della diversità tra fatto commesso e fatto contestato e contemporaneamente assolvere da quest'ultimo l'imputato perché i due provvedimenti contestualmente emessi si pongono in intrinseca contraddizione e il successivo giudizio incorrerebbe nella preclusione del giudicato, ma deve limitarsi, qualora rilevi diversità del fatto, a disporre la trasmissione degli atti al P.M., lasciando con ciò impregiudicata qualsiasi futura determinazione di quest'ultimo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 521 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 604 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 649 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)