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Sez. L, Sentenza n. 3646 del 21/07/1978 (Rv. 393152 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - ALBO - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - ISCRIZIONE ALL'ALBO - NECESSITA - MANCANZA - NULLITA DEL RAPPORTO DI LAVORO - CONSEGUENZE - DISCIPLINA EX ART 2126 COD CIV - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1978-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393152-01

STAMPA - GIORNALISTA - ALBO - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - ISCRIZIONE ALL'ALBO - NECESSITA - MANCANZA - NULLITA DEL RAPPORTO DI LAVORO - CONSEGUENZE - DISCIPLINA EX ART 2126 COD CIV - APPLICABILITA.*

Le Disposizioni che prescrivono l'iscrizione nell'albo per l'Esercizio della professione giornalistica hanno carattere imperativo per tutti i giornalisti, e quindi anche di quelli che esercitano la professione nell'ambito di un rapporto subordinato. Ne consegue che, essendo il rapporto di lavoro concluso con un giornalista non iscritto all'albo nullo per violazione di norme imperative, ma non per illiceita della causa o dell'oggetto, al lavoratore spetta, in applicazione dell'art 2126 cod civ, la retribuzione ed ogni altro diritto conseguenziale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. (Conf 126/76, mass n 378765).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2231, Legge 03/02/1963 num. 69 art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)