Sez. 1, Sentenza n. 1321 del 17/03/1989 (Rv. 462173 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - STATO DI INSOLVENZA - ACCERTAMENTO GIUDIZIARIO - IN GENERE - MOMENTI RILEVANTI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - STATO DI INSOLVENZA - ACCERTAMENTO GIUDIZIARIO - IN GENERE - MOMENTI RILEVANTI.*
Lo stato d'insolvenza dell'impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, che l'art. 202 della legge fallimentare contempla come oggetto di accertamento giudiziale, ai fini del successivo art. 203, indipendentemente dal fatto che detta procedura sia stata disposta per insufficienza d'attivo, deve essere riscontrato con riferimento alla data del decreto di messa in liquidazione e si traduce nel venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie per l'espletamento della specifica attività imprenditoriale, a prescindere dal verificarsi o meno dell'inadempimento di obbligazioni. Tali principi trovano applicazione pure con riguardo alle banche, la cui liquidazione non è rivolta a scopi di conservazione dell'impresa e resta soggetta alle citate norme, le quali abrogano le Disposizioni incompatibili contenute nel R.d.l. 12 marzo 1936 n. 375, convertito in legge 7 marzo 1938 n. 141 (legge bancaria), ivi incluso l'art. 68, nella parte in cui fa riferimento, per il suddetto accertamento, alla "cessazione dei pagamenti". (V 4351/80, mass n 408217).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 5 CORTE COST., Legge Falliment. art. 195 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 195 CORTE COST., Legge Falliment. art. 202 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 202 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. art. 203 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 203 CORTE COST., Legge 07/03/1938 num. 141 art. 67, Legge 07/03/1938 num. 141 art. 68
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)