Sez. 1, Sentenza n. 9881 del 11/10/1997 (Rv. 508746 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - EFFETTI - PER L'IMPRESA | Stato di insolvenza - Momento rilevante ai fini della valutazione - Contraddittorio per l'esercizio del diritto di difesa - Instaurazione nei confronti degli organi esterni della società - Necessità - Legittimazione passiva dell'imprenditore rispetto al procedimento per la dichiarazione dello stato di insolvenza - Sussistenza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - EFFETTI - PER L'IMPRESA
A norma dell'art. 202 legge fall., lo stato di insolvenza deve essere riscontrato con riferimento al momento del decreto di messa in liquidazione, stato che, quindi, essendo estraneo all'attività di amministrazione o di gestione dei liquidatori, la cui funzione è necessariamente successiva, non può che riferirsi alla stessa società ed essere la conseguenza dell'attività gestoria dei suoi organi. Da questa configurazione deriva la necessità che il contraddittorio, per l'esercizio del diritto di difesa, venga instaurato nei confronti degli organi esterni della società, quand'anche le loro funzioni siano già cessate ("rectius" sospese) a norma dell'art. 200 legge fall., dovendosi riconoscere all'imprenditore la legittimazione passiva di fronte ad un procedimento per la dichiarazione dello stato di insolvenza, anche se promosso a norma dell'art. 202 legge fall.; ciò in virtù della sentenza della Corte cost. 27 giugno 1972, n. 110, che ha inciso sul secondo comma dell'art. 195 legge fall., richiamato dal secondo comma dell'art. 202.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 195 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 195 CORTE COST., Legge Falliment. art. 200 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 200 CORTE COST., Legge Falliment. art. 202 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 202 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)