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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8805 del 29/03/2019 (Rv. 653481 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - DICHIARAZIONE DI ADOZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Provvedimento di apertura del procedimento di adottabilità - Provvedimenti immediati e strumentali nell’interesse della prole - Regime di impugnazione - Reclamabilità - Sussiste - Ricorribilità per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653481-01

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - DICHIARAZIONE DI ADOZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Non è suscettibile di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., la decisione della corte d'appello sul reclamo proposto avverso i provvedimenti con i quali il tribunale per i minorenni dispone l'apertura del procedimento per la dichiarazione di adottabilità ed assume i provvedimenti immediati e strumentali nell'interesse del minore, come il suo collocamento presso una casa famiglia, perché tali provvedimenti sono tutti privi del carattere decisorio, ed integrano atti di volontaria giurisdizione intesi ad assolvere ad una funzione meramente cautelare e provvisoria, essendo destinati a perdere efficacia alla conclusione del procedimento e rimanendo, in ogni caso, sempre revocabili e modificabili.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 183 art. 10 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)