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Sez. 1, Sentenza n. 5134 del 05/03/2014 (Rv. 630476 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Provvedimenti opportuni nell'interesse del minore emessi dal tribunale per i minorenni ex art. 16 della l. n. 184 del 1983 - Autonomia rispetto alla sentenza di non luogo a provvedere sulla adottabilità - Conseguenze - Reclamabilità - Sussistenza - Ricorribilità per cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630476-01

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

I provvedimenti opportuni adottati dal tribunale nell'interesse del minore ai sensi dell'art. 16, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, unitamente alla sentenza di non luogo a provvedere sullo stato di adottabilità pronunciata ai sensi del primo comma, sono autonomamente reclamabili (e non anche appellabili da parte di chi non abbia pure interesse ad impugnare la sentenza di non luogo a provvedere), ma il provvedimento reso in sede di reclamo dalla corte d'appello non è ricorribile per cassazione, stante la sua non definitività.

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)