Sez. 1 - , Ordinanza n. 4524 del 14/02/2019 (Rv. 653092 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - DICHIARAZIONE DI ADOZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Minore - Procedimento dichiarativo dell’adottabilità - Provvedimenti a salvaguardia della "continuità affettiva" con la famiglia affidataria - Ricoribilità per cassazione - Esclusione - Fondamento.
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - DICHIARAZIONE DI ADOZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Non è ricorribile in cassazione il provvedimento con il quale, nelle more del procedimento di adozione, vengano disposti incontri fra la famiglia affidataria ed il minore d'età, frattanto collocato presso altra famiglia, al fine di salvaguardare la "continuità affettiva" ai sensi dell'art. 4, comma 5 ter, della legge n. 184 del 1983, sebbene reso dalla corte d'appello in sede di reclamo avverso il decreto del tribunale, perché tale provvedimento risulta sprovvisto dei requisiti della decisorietà e definitività, essendo correlato ai tempi della decisione sulla domanda di adozione proposta ai sensi dell'art. 4, comma 5 bis della legge n. 184 del 1983, nonché al suo esito. Ne consegue che il provvedimento si pone in funzione meramente interinale ed è, pertanto, modificabile e revocabile in ogni tempo, per motivi originari o sopravvenuti nel corso del procedimento di adozione, nei modi e nei termini che meglio assicurino la tutela del superiore interesse del minore.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 4 com. 5, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 5 com. 5, Tratt. Internaz. 10/11/1950 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)