Sez. L, Sentenza n. 9307 del 13/07/2000 (Rv. 538449 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Disciplina ex art. 18 legge n. 300/1970 - Indennità dovuta al lavoratore prima della reintegrazione - Parametro per la sua determinazione - Ultima retribuzione globale di fatto - Nozione - Media delle retribuzioni effettive degli ultimi mesi - Rilevanza - Accertamento relativo - Giudizio di fatto - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO
Il riferimento da parte dell'art. 18, quarto comma, della legge n. 300 del 1970 (modificato dall'art. 1 della legge n. 108 del 1990) alla "retribuzione globale di fatto", per la determinazione dell'indennità dovuta al lavoratore illegittimamente licenziato in relazione al periodo intercorrente tra la data del licenziamento e quello della reintegrazione nel posto di lavoro, implica la rilevanza della media dei compensi corrisposti di fatto nell'ultimo periodo prima del licenziamento, anche se tale procedimento può comportare una discrepanza rispetto a quanto sarebbe dovuto in base agli elementi fissi e continuativi della retribuzione. Il relativo accertamento dà luogo a valutazioni di fatto che se congruamente motivate non sono sindacabili in sede di legittimità. (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C. a seguito di ricorso sul punto del lavoratore, aveva valorizzato le retribuzioni risultanti dalle buste paga prodotte, relative agli ultimi quattro mesi prima del licenziamento, in cui erano state prestati orari complessivi molto differenziati).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)