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Sez. L, Sentenza n. 215 del 10/01/2004 (Rv. 569375 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Indennità risarcitoria ex art. 18, comma quarto, della legge 20 maggio 1970, n. 300 - Riferimento alla retribuzione globale di fatto - Necessità - Indennità di prolungamento dell'orario - Inclusione.
Stato
decisa il 2004-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569375-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO

L'indennità risarcitoria di cui all'art. 18, comma quarto, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, deve essere commisurata alla retribuzione globale di fatto e quindi in essa devono essere incluse tutte le voci stipendiali ordinariamente corrisposte al lavoratore subordinato, ivi comprese quelle saltuarie ed eventuali. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito il quale aveva compreso nella retribuzione globale di fatto l'indennità cosiddetto di prolungamento dell'orario, inclusa nella busta paga).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)