Sez. 5, Sentenza n. 20513 del 22/09/2006 (Rv. 594468 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - PRESCRIZIONE | Mancato pagamento dei diritti doganali causato da un reato - Accertamento e riscossione - Azione dello Stato - Prescrizione - Decorrenza - Costituzione di parte civile dello Stato nel processo penale - Incidenza - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - PRESCRIZIONE
L'azione dello stato per l'accertamento e la riscossione dei diritti doganali, ove il loro mancato pagamento abbia causa da un reato, si prescrive, ai sensi dell'art. 84 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, nel termine di cinque anni decorrente dalla data in cui il decreto o la sentenza pronunciati nel procedimento penale siano divenuti irrevocabili, e cioè da quando sia definitivamente preclusa l'ulteriore perseguibilità del fatto come reato in forza di una qualsiasi pronuncia del giudice penale, ivi compresa quella di estinzione del reato per prescrizione. Ciò a prescindere dalla costituzione di parte civile dello Stato nel processo penale, atteso che rileva non la pronuncia dispositiva, di assoluzione o di condanna, per gli effetti estensivi nel giudizio civile dell'accertamento in essa contenuto, ma piuttosto il momento conclusivo del procedimento in sé, cui si correla il decorso della prescrizione.
Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 84
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)