Sez. 5, Sentenza n. 9773 del 23/04/2010 (Rv. 612649 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - PRESCRIZIONE | Azione di recupero "a posteriori" - Fatti presupposti costituenti reato - Prescrizione - "Dies a quo" - Conclusione del processo penale - Condizioni - Intervento della "notitia criminis" entro il termine triennale - Necessità - Effetti interruttivi della prescrizione anche nei confronti di terzi non indagati - Configurabilità - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - PRESCRIZIONE
In tema di tributi doganali, il termine triennale di prescrizione dell'azione di recupero "a posteriori" dei dazi all'importazione, nel caso in cui la mancata determinazione del dazio sia stata causata da un atto perseguibile penalmente, inizia a decorrere dalla data in cui il provvedimento che ha concluso il procedimento penale sia divenuto irrevocabile o definitivo, anche se ad esso non abbiano partecipato tutti i debitori delle imposte conseguenti alle operazioni commerciali, purchè, però, la notizia di reato intervenga entro il medesimo termine triennale dal verificarsi dei fatti. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva dichiarato prescritta la pretesa tributaria, escludendo la possibilità di far decorrere il termine di prescrizione dal momento della conclusione del processo penale anche nei confronti di un soggetto che aveva agito da rappresentante indiretto di altra persona, essendosi soltanto nei confronti di quest'ultima proceduto penalmente per contrabbando).
Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 84, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 220, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 221
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)