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Sez. 1, Sentenza n. 6160 del 05/07/1996 (Rv. 498387 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IMMOBILI O DIRITTI REALI IMMOBILIARI | Immobili non accatastati - Criteri di valutazioni automatica ex art. 52 d.P.R. n. 131 del 1986 - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498387-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IMMOBILI O DIRITTI REALI IMMOBILIARI

L'art. 52, quarto comma, del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, recante il testo unico delle disposizioni sull'imposta di registro, che ha introdotto un criterio di determinazione automatica della base imponibile sul quale va calcolata l'imposta, non si applica nel caso in cui gli immobili non siano forniti di valori catastali, presupponendo l'operatività di tale disposizione che gli immobili abbiano una rendita catastale.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)