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Sez. 5, Sentenza n. 13978 del 12/11/2001 (Rv. 550163 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IMMOBILI O DIRITTI REALI IMMOBILIARI | Valutazione automatica ex art. 52 d.P.R. n. 131/1986 - Rendita catastale - Richiesta di variazione - Nel caso di modifiche sostanziali del bene - Rilevanza della rendita ai fini dell'applicazione dell'imposta - Esclusione - Equiparabilità all'ipotesi di immobile non censito.
Stato
decisa il 2001-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550163-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IMMOBILI O DIRITTI REALI IMMOBILIARI

Ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, il criterio della valutazione automatica, previsto dall'art. 52 del d.P.R. n. 131/1972, postula l'esistenza di rendita certa riferibile all'attuale stato del bene trasferito al momento dell'atto di compravendita, con la conseguenza che esso non trova applicazione quando, a causa di intervenute sostanziali modifiche che abbiano alterato la consistenza del bene, sia stato necessario richiedere l'attribuzione di nuova rendita, dovendo in tale caso il bene considerarsi privo di rendita.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 com. 4 CORTE COST., Legge 13/05/1988 num. 154 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)