Sez. 3, Sentenza n. 1410 del 23/02/1983 (Rv. 426233 - 01)
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE PER LO STESSO CREDITO - INSUSSISTENZA DELLA LITISPENDENZA.*
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE PER LO STESSO CREDITO - INSUSSISTENZA DELLA LITISPENDENZA.*
La contemporanea pendenza, relativamente al medesimo credito, di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e di un altro di opposizione all'esecuzione promossa in base a questo titolo ha influenza esclusivamente sul piano degli accertamenti eseguibili in ciascuno di tali procedimenti (nella specie con riferimento a fatti estintivi del credito, posteriori alla pronunzia del decreto esecutivo) e sul conseguente contenuto della decisione adottabile nell'una e nell'altra Sede, ma non comporta modificazioni della Competenza a giudicare, che rispettivamente appartiene, secondo criteri inderogabili, in base all'art. 645 cod. proc. civ., al giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto ed, in base agli artt. 27, 28 e 615 cod. proc. civ. al giudice del luogo dell'esecuzione. (V 4044/77, mass n 387726; (V 702/72, mass n 356811).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)