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Sez. 1, Sentenza n. 702 del 11/03/1972 (Rv. 356811 - 01)

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE OD AGLI ATTI ESECUTIVI PER LO STESSO CREDITO - INSUSSISTENZA DELLA LITISPENDENZA.*
Stato
decisa il 1972-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356811-01

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE OD AGLI ATTI ESECUTIVI PER LO STESSO CREDITO - INSUSSISTENZA DELLA LITISPENDENZA.*

L'opposizione proposta al pretore, per quanto concerne la contestata regolarita formale del precetto, la dedotta nullita del pignoramento e la revoca dell'assegnazione del credito, contiene un'opposizione agli Atti esecutivi; mentre, in quanto si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, contiene un'opposizione all'esecuzione. Su entrambi tali opposizioni la Competenza territoriale spetta al giudice del luogo ove si svolge l'esecuzione, salva la ripartizione, per ragione di valore, fra pretore e tribunale. Diversa e l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. Tutte tali opposizioni danno luogo a competenze di carattere funzionale ed inderogabile, sicche fra di esse non V'e rapporto di litispendenza anche se sono identiche le ragioni rispettivamente dedotte a fondamento di entrambe. La diversita del petitum esige che le due cause procedano distintamente e la cognizione della opposizione all'esecuzione non puo essere devoluta per connessione al giudice dell'opposizione all'ingiunzione. (Conf 6'67, mass n 325599).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 16, Cod. Proc. Civ. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)