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Sez. 3, Sentenza n. 3792 del 16/04/1999 (Rv. 525451 - 01)

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA | Opposizione a decreto ingiuntivo per incompetenza, non autenticità del documento ed incapacità naturale dell' ingiunto - Opposizione all' esecuzione per estinzione dell'obbligo ingiunto - Insussistenza - Diversità di petitum e causa petendi - Immodificabilità della rispettiva competenza, ai sensi degli articoli 645 e 27 cod. proc. civ..
Stato
decisa il 1999-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525451-01

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA

Tra il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo fondata su incompetenza del giudice, disconoscimento dell'autenticità del documento ed incapacità naturale a contrarre dell'ingiunto, con richiesta di declaratoria di nullità o revoca del provvedimento, e l'opposizione all'esecuzione per estinzione dell'obbligazione ingiunta, con richiesta di declaratoria di inefficacia del precetto, non sussiste litispendenza, per difetto di identità di "petitum" e "causa petendi". D'altro canto la competenza del giudice dell'opposizione, ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ., è inderogabilmente del giudice che ha emesso l'ingiunzione, mentre quella del giudice dell'opposizione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. appartiene inderogabilmente al giudice del luogo dell'esecuzione, competente per materia e valore, e pertanto non è modificabile né la competenza dell'uno né quella dell'altro.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)