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Sez. 5, Sentenza n. 10912 del 14/10/1996 Ud. (dep. 20/12/1996) Rv. 207060 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Riunificazione, in fase di appello, di più procedimenti - Nuova e autonoma valutazione sulla meritevolezza della applicazione della pena sostitutiva - Necessità - Applicazione della pena sostitutiva in primo grado per una delle condanne - Negazione in appello - violazione del divieto della "reformatio in pejus" - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-10-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207060-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

Non sussiste violazione del divieto della "reformatio in pejus" quando, nel giudizio di appello, siano unificati procedimenti diversi e, all'esito della nuova valutazione di meritevolezza che la corte è chiamata a fare, sia esclusa l'applicazione della pena sostitutiva, riconosciuta invece in primo grado rispetto ad una delle condanne riunite, indipendentemente dal fatto che questa fosse o meno relativa al più grave dei reati contestati.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)