Sez. 5, Sentenza n. 1773 del 08/09/1998 Ud. (dep. 12/02/1999) Rv. 212629 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Applicazione della continuazione tra fatti oggetto di procedimenti diversi - Pena sostitutiva applicata in primo grado per una delle condanne in continuazione - Negazione della pena sostitutiva in appello - Violazione del divieto di "reformatio un peius"- Esclusione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
Il giudice di appello che, su richiesta dell'appellante, procede alla nuova determinazione della pena per effetto della continuazione tra fatti oggetto di procedimenti diversi, è chiamato ad operare una autonoma valutazione dell'intero quadro delle conseguenze che scaturiscono dal relativo riconoscimento. Non sussiste pertanto violazione del divieto di "reformatio in peius" ove il giudice di appello escluda l'applicazione della pena sostitutiva, già riconosciuta in primo grado rispetto ad una delle condanne riunite (fattispecie in tema di emissione di assegni a vuoto, nella quale il giudice di appello ha rilevato la sussistenza di situazioni soggettive ostative alla richiesta sostituzione della pena detentiva anche in riferimento al "segmento" di pena comminato per la riconosciuta continuazione con i fatti oggetto di separato giudizio).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)