Sez. U, Sentenza n. 2018 del 15/03/1985 (Rv. 439927 - 01)
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - IN GENERE - ACCORDO FRA ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI E COMMERCIANTI - ISTITUZIONE ED ASSEGNAZIONE DI NUOVI PUNTI VENDITA - ACCESSO ALLA DISTRIBUZIONE DI RIVENDITORI SCELTI DA TALI ORGANIZZAZIONI - CONCORRENZA SLEALE IN DANNO DEI RIVENDITORI ESCLUSI - CONFIGURABILITÀ - RESPONSABILITÀ SOLIDALE DELLE ASSOCIAZIONI STIPULANTI - CONDIZIONI.*
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - IN GENERE - ACCORDO FRA ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI E COMMERCIANTI - ISTITUZIONE ED ASSEGNAZIONE DI NUOVI PUNTI VENDITA - ACCESSO ALLA DISTRIBUZIONE DI RIVENDITORI SCELTI DA TALI ORGANIZZAZIONI - CONCORRENZA SLEALE IN DANNO DEI RIVENDITORI ESCLUSI - CONFIGURABILITÀ - RESPONSABILITÀ SOLIDALE DELLE ASSOCIAZIONI STIPULANTI - CONDIZIONI.*
Un accordo fra associazioni di produttori ed associazioni di commercianti, rivolto a regolare l'istituzione ed assegnazione di nuovi punti di vendita, come quello che intervenga tra la federazione degli editori dei giornali ed i Sindacati dei giornalai, con il patto di consentire la distribuzione di giornali e riviste solo a rivenditori scelti da tali organizzazioni e muniti di apposito "tesserino di prelevamento", ancorché non implichi una violazione dei principi fissati dall'ordinamento della CEE sul commercio interstatale, può configurare, in relazione alla sua stipulazione ed attuazione, che si traduca in un potenziale danno per il rivenditore escluso con vantaggio dell'imprenditore concorrente, un fatto di concorrenza sleale, ai sensi ed agli effetti dell'art. 2598 n. 3 cod. civ., ed anche al fine della responsabilità in solido delle predette associazioni stipulanti in qualità di soggetti non imprenditori che cooperano nell'illecito concorrenziale dello imprenditore, tenendo conto che un atto contrario alla correttezza professionale, se non è ravvisabile nella mera previsione di valutazioni discrezionali circa i requisiti per l'indicata ammissione alla distribuzione e nel conseguente rifiuto nei confronti di un aspirante alla rivendita ritenuto dotato di requisiti inferiori a quello scelto, è riscontrabile quando vengano violati i criteri prefissati, o non sia seguita una regolare procedura, o sia posta in essere un'incongrua, errata o non imparziale valutazione delle situazioni esaminate. (V 2634/83, mass n 427520; (V 742/81, mass n 411218; (V 2387/62).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)