Sez. 1, Sentenza n. 2634 del 16/04/1983 (Rv. 427520 - 01)
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - IN GENERE - ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DEGLI IMPRENDITORI - ATTI COMPIUTI NELLO INTERESSE DEGLI ADERENTI ED IN PREGIUDIZIO DEI CONCORRENTI DI QUESTI ULTIMI ESTRANEI ALLE ASSOCIAZIONI - CONCORRENZA SLEALE - CONFIGURABILITÀ - FATTISPECIE.*
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - IN GENERE - ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DEGLI IMPRENDITORI - ATTI COMPIUTI NELLO INTERESSE DEGLI ADERENTI ED IN PREGIUDIZIO DEI CONCORRENTI DI QUESTI ULTIMI ESTRANEI ALLE ASSOCIAZIONI - CONCORRENZA SLEALE - CONFIGURABILITÀ - FATTISPECIE.*
Le associazioni di categoria degli imprenditori, sebbene non abbiano esse stesse la qualità di imprenditori, rispondono di concorrenza sleale, secondo la previsione dell'art. 2598 cod. civ., per gli Atti compiuti nell'interesse degli aderenti ed in pregiudizio dei concorrenti di questi ultimi estranei alle associazioni, come nel caso in cui stipulino con altri imprenditori, o con analoghe associazioni, intese che comportino illecite restrizioni della concorrenza, o comunque incidano con mezzi non corretti sui rapporti di concorrenza. Pertanto, in tema di distribuzione, l'accordo settoriale fra associazioni od altre (coalizioni) di produttori e di rivenditori (nella specie, accordo del 5 marzo 1969 fra la federazione editori di giornali e riviste e le organizzazioni nazionali dei rivenditori dei medesimi), il quale consenta l'accesso ai prodotti solo ai rivenditori scelti in base a regole predeterminate, deve ritenersi fonte della suddetta responsabilità per concorrenza sleale, qualora si traduca, alla stregua del complessivo contenuto dell'intesa, coinvolgente le associazioni di ogni livello del settore, nell'esclusione della possibilità di far ricorso ad idonei canali di approvvigionamento e di distribuzione, diversi da quelli disciplinati, e nella selezione degli aspiranti rivenditori affidata in tutto od in parte alle associazioni della stessa categoria, secondo criteri caratterizzati da discrezionalità, tanto in ordine alle qualità soggettive di detti aspiranti, quanto in ordine al numero ed alla localizzazione delle nuove imprese. (V 742/81, mass n 411218; (V 3446/78, mass n 392907; (V 2387/62).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2601 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)