Sez. 1, Sentenza n. 2023 del 04/06/1976 (Rv. 380846 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - SOGGETTO OBBLIGATO - ENTE OCCUPANTE - FINANZIAMENTO DA PARTE DI ALTRO ENTE - IRRILEVANZA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - SOGGETTO OBBLIGATO - ENTE OCCUPANTE - FINANZIAMENTO DA PARTE DI ALTRO ENTE - IRRILEVANZA.*
Nei confronti del danneggiato dall'illegittimo protrarsi oltre il biennio dell'occupazione di urgenza di un terreno, nonche dalla impossibilita di restituzione del medesimo per l'avvenuta realizzazione dell'opera pubblica, obbligato al risarcimento e l'ente in cui favore sia stata disposta l'occupazione d'urgenza, e che in effetti abbia occupato il terreno e realizzato l'opera. Non rileva, al fine dell'individuazione dell'indicato obbligato, che l'opera pubblica risulti eseguita con il finanziamento di altro ente, in quanto tale circostanza, produttiva di effetti esclusivamente nei rapporti interni fra ente finanziatore ed ente finanziato, e di per se inidonea a comportare sostituzione del primo al secondo, nel rapporto con il terzo danneggiato. (V 4186/74, mass n 372847; (V 1845/72, mass n 358863).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 72, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)