Sez. 6, Sentenza n. 21046 del 10/06/2020 Cc. (dep. 15/07/2020) Rv. 279744 - 02
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE | Sospensione del procedimento con messa alla prova - Sentenza dichiarativa dell'esito positivo della prova e dell'estinzione del processo - Ricorso per cassazione - Contenuto - Limiti
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE
In tema di messa alla prova, il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato può riguardare esclusivamente censure attinenti alla fase del procedimento successiva all'ordinanza di sospensione, di natura processuale, ovvero "errores in iudicando", anche sotto il profilo dell'illogicità della motivazione, mentre non può sindacare l'ammissibilità della richiesta di accesso al rito speciale, essendo tale profilo precluso dall'avvenuta decorrenza del termine entro cui deve essere proposta l'impugnazione avverso l'ordinanza di cui all'art. 464-quater, commi 3 e 7, cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 quater CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 septies, Cod. Pen. art. 168 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 608
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)