Sez. 5 - , Sentenza n. 5093 del 14/01/2020 Ud. (dep. 06/02/2020) Rv. 278144 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE | Sospensione del processo con messa alla prova – Sentenza che dichiari l’estinzione ai sensi dell’art. 464-septies cod. proc. pen – Vizi attinenti il provvedimento di sospensione – Deducibilità – Limiti – Fattispecie.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE
È inammissibile il ricorso in cassazione del pubblico ministero contro la sentenza che dichiari l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell'art. 464-septies, cod. proc. pen., quando denunci vizi afferenti il provvedimento di sospensione del processo, di cui all'art. 464-quater cod. proc pen, che avrebbero potuto essere fatti valere contro quest'ultimo. (Fattispecie in cui il procuratore generale aveva dedotto una violazione di legge per l'erroneo calcolo della durata del lavoro di pubblica utilità, riferita al provvedimento di sospensione del processo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 quater CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 septies, Cod. Pen. art. 168 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)