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Sez. 2, Sentenza n. 5279 del 06/08/1983 (Rv. 430173 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - NOVAZIONE - OGGETTIVA - MODIFICAZIONE DI MODALITÀ - ACCORDO NOVATIVO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1983-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430173-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - NOVAZIONE - OGGETTIVA - MODIFICAZIONE DI MODALITÀ - ACCORDO NOVATIVO - INSUSSISTENZA.*

Non integra novazione l'accordo con cui le parti regolano puramente e semplicemente le modalità relative all'esecuzione dell'obbligazione preesistente, senza alterarne l'oggetto o il titolo, avendo il nuovo negozio per oggetto soltanto modificazioni accessorie, a norma dell'art. 1231 cod. civ.. (V 2796/78, mass n 392220; (Conf 855/82, mass n 418692).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1231

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)