Sez. 3, Sentenza n. 2796 del 03/06/1978 (Rv. 392220 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - NOVAZIONE - OGGETTIVA - IN GENERE - MODIFICAZIONE DELLE MODALITA ESECUTIVE DI UNA PRESTAZIONE PATTUITA FRA LE MEDESIME PARTI - NOVAZIONE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - NOVAZIONE - OGGETTIVA - IN GENERE - MODIFICAZIONE DELLE MODALITA ESECUTIVE DI UNA PRESTAZIONE PATTUITA FRA LE MEDESIME PARTI - NOVAZIONE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
La novazione postula la sostituzione di un rapporto obbligatorio con altro avente oggetto, titolo o soggetti diversi, e, pertanto, non e configurabile nell'accordo diretto al limitato scopo di modificare le modalita esecutive di una prestazione in precedenza pattuita fra le medesime parti, fermi restando il titolo e l'oggetto. (nella specie, con riguardo a contratto per la vigilanza degli immobili di una ditta, la suprema Corte, enunciando il principio di cui sopra, ha ritenuto correttamente escluso dai giudici del merito che configurasse novazione l'accordo diretto esclusivamente a modificare il percorso degli addetti al servizio di vigilanza, con l'inclusione di un immobile al posto di altro della ditta medesima). (V 535/74, mass n 368297).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 1235
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)