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Sez. 2, Sentenza n. 11281 del 29/12/1994 (Rv. 489460 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI) | Riconoscimento dei vizi e contestuale impegno del venditore ad eliminarli - Accordo novativo - Configurabilità - Condizioni - Mancanza - Effetti del riconoscimento e di detto impegno - Interruzione del termine di prescrizione ex art.1495 cod. civ. - Sostituzione de termine annuale con il termine di prescrizione ordinaria - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489460-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI)

Il riconoscimento dei vizi della cosa venduta ed il contestuale impegno del venditore ad eliminarli in sede di esecuzione del contratto non è che uno dei modi con cui il venditore, che ha l'obbligo di consegnare una cosa immune dai vizi di cui all'art. 1490 cod. civ., assicura ed attua, l'esatto adempimento della sua prestazione, e, di per sè, non da luogo, pertanto, ad un accordo novativo se non sia in concreto provata la volontà delle parti di sostituire al rapporto originario un nuovo rapporto con diverso oggetto o titolo, così come è richiesto per la novazione dall'art. 1230 cod. civ. e dall'art. 1231 dello stesso codice, che espressamente chiarisce come non si abbia novazione nel caso di mera modifica degli elementi accessori della obbligazione; conseguentemente, in mancanza della predetta prova, il riconoscimento dei vizi della cosa venduta e l'impegno ad eliminarli determina solo l'interruzione del termine di prescrizione annuale di cui all'art. 1495 cod. civ., e non la sostituzione di questo termine con il nuovo e diverso termine di prescrizione ordinaria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 1231, Cod. Civ. art. 1495

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)