Sez. 2, Sentenza n. 3353 del 10/12/1973 (Rv. 367256 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - RISPETTO AL CONFINE - SUSSISTENZA DI ALTRA COSTRUZIONE AL DI LA DEL CONFINE - SUSSISTENZA EVENTUALE DI UNA INTERCAPEDINE NOCIVA - ACCERTAMENTO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - RISPETTO AL CONFINE - SUSSISTENZA DI ALTRA COSTRUZIONE AL DI LA DEL CONFINE - SUSSISTENZA EVENTUALE DI UNA INTERCAPEDINE NOCIVA - ACCERTAMENTO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Qualora la distanza da osservarsi nelle costruzioni, a norma dei regolamenti locali, consista in un determinato distacco dal confine e lo scopo perseguito da tali regolamenti non sia quello di evitare la formazione di intercapedini, e del tutto irrilevante - ai fini della concreta sussistenza dell'Obbligo di osservare tale distanza - accertare se, al di la del confine medesimo, sussista, o meno, un'altra costruzione e, nel caso positivo, stabilire - ove le due costruzioni si fronteggino soltanto in minima parte, ovvero ricorrano altre particolari circostanze - se si verifichi in concreto l'ipotesi dell'intercapedine dannosa o pericolosa. (V 2838/69, mass n 342641).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)