Sez. 2, Sentenza n. 2838 del 26/07/1969 (Rv. 342641 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - NOZIONE DI INTERCAPEDINE - MINIMA VIOLAZIONE DEL PRESCRITTO DISTACCO TRA LE COSTRUZIONI - ESCLUSIONE DEL CARATTERE PERICOLOSO DELL'INTERCAPEDINE - ILLEGITTIMITA - LIMITI.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - NOZIONE DI INTERCAPEDINE - MINIMA VIOLAZIONE DEL PRESCRITTO DISTACCO TRA LE COSTRUZIONI - ESCLUSIONE DEL CARATTERE PERICOLOSO DELL'INTERCAPEDINE - ILLEGITTIMITA - LIMITI.*
Qualora sia rimasta accertata, fra due fabbricati su fondi finitimi, l'esistenza di un'intercapedine che violi le norme sulle distanze stabilite dall'art.873 cod.civ. o dai regolamenti locali integrativi della predetta norma, non puo il giudice con propria valutazione discrezionale escludere il carattere dannoso o pericoloso dell'intercapedine in quanto inferiore di poco al minimo distacco prescritto, e quindi ritenere la legittimita della nuova costruzione che abbia creato l'intercapedine stessa. Le distanze sono state predeterminate dal legislatore in via generale ed astratta, senza che al giudice sia stato lasciato alcun margine di discrezionalita circa la dannosita o la pericolosita delle intercapedini e cio perche la legge, imponendo la osservanza di determinate distanze, ha ritenuto che solo queste valgono a soddisfare le esigenze igieniche e di sicurezza degli abitati. Soltanto in alcune precise e determinate ipotesi - quando appaia dubbio che l'opera, che si assume costruita in violazione delle distanze minime, per la sua entita, ubicazione e destinazione, possa non essere considerata una costruzione ai sensi dell'art.873 cod.civ.- e necessario indagare se l'opera sia o non idonea ad ingenerare una intercapedine nociva, al fine di stabilire se si tratti o meno di una vera e propria costruzione. E solo in tali eccezionali ipotesi, in caso di risposta negativa al quesito, non trovano applicazione le norme sulle distanze legali nelle costruzioni ma cio soltanto per il difetto del presupposto che ne condiziona l'applicazione (l'esistenza di una di quelle costruzioni a cui si riferisce l'art.873 cod.civ.), e non gia per una valutazione discrezionale della pericolosita della intercapedine, che in realta non e ammessa. (V.1393-68 mass n.333020, 1288-67 mass n.327835, 925-67 mass n.327148 n.1598-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)