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Sez. 2, Sentenza n. 1517 del 29/03/1989 (Rv. 462322 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - REGOLAMENTI EDILIZI (INCIDENZA) - OBBLIGO DI OSSERVARE LA DISTANZA DAL CONFINE - ESISTENZA DI COSTRUZIONI AL DI LÀ DEL CONFINE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462322-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - REGOLAMENTI EDILIZI (INCIDENZA) - OBBLIGO DI OSSERVARE LA DISTANZA DAL CONFINE - ESISTENZA DI COSTRUZIONI AL DI LÀ DEL CONFINE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Le norme dei regolamenti edilizi comunali e dei piani regolatori che disciplinano la distanza fra costruzioni in modo diverso dal codice civile hanno carattere integrativo di quest'ultimo, e, pertanto, in caso di loro violazione, attribuiscono ai vicini il diritto alla "restitutio in integrum", sia che stabiliscano la distanza in misura superiore a quella fissata da detto codice, sia che prescrivano particolari modalità di misurazione della distanza stessa, con riferimento o a determinati rapporti (ad esempio: rapporto altezza - distanza) o a determinati punti tra i quali il distacco deve essere mantenuto (ad esempio: tra fabbricato e fabbricato ovvero tra fabbricato e confine); in particolare, qualora la distanza da osservarsi nelle costruzioni, a norma dei regolamenti locali, consista in un determinato distacco dal confine e lo scopo perseguito da tali regolamenti non sia quello di evitare la formazione di intercapedini, è del tutto irrilevante, ai fini della concreta sussistenza dell'Obbligo di osservare tale distanza, accertare se, al di là del confine medesimo, sussista, o meno, un'altra costruzione e, nel caso positivo, stabilire - ove le due costruzioni si fronteggino soltanto in minima parte, ovvero ricorrano altre particolari circostanze - se si verifichi in concreto l'ipotesi dell'intercapedine dannosa o pericolosa. (V 1762/83, mass n 426604; (V 3353/73, mass n 367254; (V 3353/73, mass n 367255; (V 3353/73, mass n 367256).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)