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Sez. 1, Sentenza n. 4347 del 29/09/1978 (Rv. 394014 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - FACOLTA E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE - SPESE SOSTENUTE PER RESISTERE ALL'AZIONE DEL DANNEGGIATO - NOZIONE - SPESE DOVUTE DALL'ASSICURATO AL DANNEGGIATO VITTORIOSO - INCLUSIONE NEL MASSIMALE DI POLIZZA.*
Stato
decisa il 1978-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394014-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - FACOLTA E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE - SPESE SOSTENUTE PER RESISTERE ALL'AZIONE DEL DANNEGGIATO - NOZIONE - SPESE DOVUTE DALL'ASSICURATO AL DANNEGGIATO VITTORIOSO - INCLUSIONE NEL MASSIMALE DI POLIZZA.*

Le "spese sostenute per resistere all'Azione del danneggiato contro l'assicurato", che, ai sensi e nei limiti di cui all'art 1917 terzo comma cod civ, vanno a carico dell'assicuratore della responsabilita civile anche oltre il limite del massimale di polizza, sono quelle anticipate dall'assicurato medesimo per contrastare in giudizio la domanda del terzo. Fra dette spese, pertanto, non vanno incluse quelle che l'assicurato soccombente debba rimborsare al danneggiato vittorioso, le quali costituiscono accessorio dell'obbligazione risarcitoria, e, come tali, gravano sull'assicuratore solo se e nei limiti in cui non comportino superamento del massimale di polizza. (V 2455/73, mass n 365864; (V 3715/71, mass n 355497).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)