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Sez. 3, Sentenza n. 2455 del 02/10/1973 (Rv. 365864 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - FACOLTA E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE - SPESE PROCESSUALI DOVUTE AL DANNEGGIATO - RICOMPRENSIONE NEL MASSIMALE DI POLIZZA - SPESE PROCESSUALI SOSTENUTE DALL'ASSICURATO - ADDOSSAMENTO ALL'ASSICURATORE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1973-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365864-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - FACOLTA E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE - SPESE PROCESSUALI DOVUTE AL DANNEGGIATO - RICOMPRENSIONE NEL MASSIMALE DI POLIZZA - SPESE PROCESSUALI SOSTENUTE DALL'ASSICURATO - ADDOSSAMENTO ALL'ASSICURATORE - LIMITI.*

In tema di Assicurazione della responsabilita civile, le spese del giudizio per risarcimento dei danni, dovute dall'assicurato soccombente al danneggiato, costituiscono accessorio della somma liquidata per danni e, quindi, vanno comprese nella somma assicurativa (massimale di polizza); quelle sostenute dall'assicurato per resistere all'Azione del danneggiato sono a carico dell'assicuratore nei limiti di cui al terzo comma dell'art 1917 cod civ, ossia nei limiti del quarto della somma assicurata o, se la somma dovuta al danneggiato superi la somma assicurata, si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. (Conf 3715/71, mass n 355497; 961/69, mass n 339387; V 2815/63; 2306/61).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)